Sanzione disciplinare militare fondata su contatti preparatori al concorso (TAR Calabria n. 1668 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari di stato dei militari, i tabulati telefonici da cui emergono l’attivazione di utenze a nome dell’incolpato, i contatti con soggetti dell’organizzazione dedita al suggerimento delle risposte e l’aggancio a celle site nei pressi del luogo della prova concorsuale costituiscono substrato logico ed empirico sufficiente a sostenere l’addebito, ove la condotta contestata sia limitata a quella preparatoria e non anche all’effettivo conseguimento del vantaggio illecito. L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le difese del militare, essendo sufficiente che dia atto di averle tenute presenti nel percorso motivazionale. L’archiviazione penale per intervenuta prescrizione, priva di accertamento nel merito, non vincola il giudice amministrativo. Il sindacato sulla proporzionalità della sanzione è ammesso solo per evidente sproporzione tra fatti contestati e sanzione irrogata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso una Stazione dell’Arma dei Carabinieri, aveva partecipato al concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri bandito nel 2016. Nei suoi confronti veniva avviato un procedimento disciplinare di stato, nel quale gli si contestava di avere superato la prova scritta mediante l’illecito utilizzo di dispositivi elettronici e l’ausilio di terzi, con lesione del prestigio dell’Istituzione.
In precedenza, un procedimento penale instaurato per frode in concorso pubblico era stato definito con decreto di archiviazione del G.I.P., fondato sull’intervenuta prescrizione dei reati. All’esito dell’inchiesta formale, l’Ufficiale inquirente aveva dato atto dell’insussistenza di elementi oggettivi a sostegno della contestazione. L’Amministrazione irrogava comunque la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per un mese. Il militare impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, e chiedeva il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’unico e articolato motivo di ricorso. Muove dalla disciplina del codice dell’ordinamento militare, richiamando l’art. 1370, che impone la contestazione degli addebiti e l’acquisizione e il vaglio delle giustificazioni del militare, l’art. 1355, che commisura la sanzione al tipo e alla gravità della mancanza, l’art. 1357, che individua le sanzioni di stato, e l’art. 1379, che prevede l’inchiesta formale in luogo del deferimento alla Commissione di disciplina.
Sul piano procedimentale, la Corte rileva che il ricorrente ha depositato memorie difensive e ha ottenuto l’audizione di un teste. L’Amministrazione, come nel procedimento amministrativo generale, non è tenuta a indicare analiticamente le ragioni del mancato accoglimento delle difese: è sufficiente che dia atto di averne tenuto conto. La doglianza sul punto è quindi respinta.
Quanto al difetto di istruttoria, la Corte opera una precisazione decisiva sul perimetro dell’addebito. Il militare è stato sanzionato non per avere conseguito il vantaggio illecito rispetto agli altri concorrenti, ma per la sola condotta preparatoria: avere preso contatti con l’organizzazione, attivato SIM a proprio nome e intrattenuto conversazioni strumentali prima e durante le prove. Entro tale perimetro, i tabulati telefonici — da cui emergono giorni, durata e luogo delle conversazioni — non sono elementi indiziari neutri, ma costituiscono il substrato logico ed empirico sufficiente a escludere illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Il ricorrente, del resto, non ha offerto alcuna giustificazione alternativa.
Ne segue l’inconferenza delle ulteriori circostanze dedotte: assenza di prova sui meccanismi di elusione dei metal detector, sulla vigilanza dei commissari, sul rapporto con l’organizzazione, sui pagamenti e sul punteggio conseguito. La motivazione non contrasta con la relazione dell’Ufficiale inquirente, che aveva concluso per la parziale fondatezza degli addebiti. Né rileva l’archiviazione penale, fondata sul solo dato della prescrizione e priva di accertamenti di merito.
Sulla qualificazione della condotta come lesiva del prestigio personale e dell’Istituzione, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’istituto prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità, essendo sufficiente che il prestigio dell’Amministrazione sia messo in pericolo (Cons. Stato, Sez. III, n. 3784 del 2018; Sez. VI, n. 731 del 2009), e che il militare deve mantenere condotta improntata a esemplarità, serietà e decorosità (Cons. Stato, Sez. II, n. 873 del 2023; n. 948 del 2022). Quanto alla proporzionalità, il sindacato è ammesso solo per manifesta sproporzione e l’Amministrazione ha irrogato la sanzione minima prevista, a fronte di fatti ritenuti fondati solo in parte.
Nota della Redazione
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