Sei scatti stipendiali Polizia Penitenziaria anche in quiescenza a domanda (TAR Campania n. 4861 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come sostituito dall’art. 21 della l. n. 232/1990, nel riconoscere il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica anche al personale delle forze di polizia, inclusa la Polizia Penitenziaria, che cessa dal servizio a domanda, purché abbia maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma va intesa in senso ampio, comprensiva del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza di collocamento in quiescenza non ha natura perentoria e la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza. La prescrizione del diritto decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento e non dalla cessazione dal servizio.
Il Fatto
Gli ex appartenenti alla Polizia Penitenziaria, collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e aver maturato oltre 35 anni di servizio utile, hanno chiesto all’INPS la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto previdenziale, nel corrispondere la buonuscita, ha omesso il riconoscimento del beneficio, pur essendo stati i ricorrenti in possesso dei requisiti di legge.
A seguito dell’esito negativo delle diffide stragiudiziali, i ricorrenti hanno adito il TAR Campania per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo disatteso l’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’INPS nei confronti di uno dei ricorrenti, richiamando una precedente pronuncia dello stesso tribunale. La diversità del contenzioso è emersa con chiarezza: il giudizio invocato dall’ente resistente aveva ad oggetto l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, mentre il presente gravame riguarda l’accertamento di un diritto soggettivo alla riliquidazione del TFS. Difettando l’identità di causa petendi e di petitum, il Collegio ha escluso ogni violazione del principio del ne bis in idem.
Nel merito, il TAR ha aderito al consolidato orientamento del Consiglio di Stato (citando, tra le altre, le sentenze n. 10353 e n. 10006 del 2023), secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia, ivi inclusa la Polizia Penitenziaria, collocati a riposo a domanda con 55 anni di età e 35 di servizio. La nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è stata interpretata in senso ampio, in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, volto ad estendere i benefici economici del d.P.R. n. 150/1987 al Corpo degli agenti di custodia, oggi Polizia Penitenziaria.
La Corte ha confutato la tesi dell’INPS, secondo cui la disciplina applicabile sarebbe quella dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che escluderebbe il beneficio in caso di congedo a domanda. Tale ultima disposizione, infatti, opera esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, disciplinato dal solo art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, il Collegio ha precisato che il termine coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non con la data di cessazione dal servizio. Ha inoltre escluso che l’inosservanza del termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza di quiescenza comporti effetti decadenziali, trattandosi di un onere funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con il riconoscimento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali decorrenti dalla corresponsione del TFS. Esclusa la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991.
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Nota della Redazione
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