Sanzione disciplinare militare e sindacato sulla discrezionalità dell’amministrazione (Cons. Stato n. 10327 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’apprezzamento dei fatti rilevanti ai fini disciplinari e l’irrogazione della relativa sanzione al dipendente pubblico, ivi compreso il militare, sono rimessi alla discrezionalità dell’amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai casi in cui dagli atti del procedimento e dal provvedimento emerga un travisamento dei fatti, una contraddizione o illogicità, ovvero l’esercizio arbitrario del potere mediante l’applicazione di una misura eccessivamente afflittiva in rapporto ai beni protetti e al grado di pericolo o di danno arrecato. Il giudizio della commissione di disciplina che ritenga il militare meritevole di conservare il grado non vincola l’autorità procedente all’adozione di una sanzione meramente conservativa, ben potendo questa applicare la sospensione dall’impiego, che non si pone in contraddizione con quel giudizio. Ai sensi dell’art. 1389 cod. ord. mil., la possibilità di discostarsi dal giudizio della commissione è ammessa solo « a favore del militare », mentre l’adozione di una sanzione espulsiva richiede la convocazione di una diversa commissione. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’attribuzione della condotta all’imputato, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Un brigadiere dell’Arma dei carabinieri impugna davanti al giudice amministrativo la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per dodici mesi, inflittagli con decreto ministeriale. La sanzione era stata adottata sulla base di una condanna penale, divenuta irrevocabile, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie e dei figli, commessi in un arco temporale pluriennale.

Il TAR Lazio, sezione I, respinge il ricorso e compensa le spese. Il militare propone appello, censurando sia le garanzie procedimentali dell’inchiesta formale, sia la competenza dell’autorità che ha emesso la sanzione, sia infine la proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il procedimento. Per il ricorrente, il TAR avrebbe trascurato la mancata audizione dell’incolpato e della persona offesa, con l’effetto di rendere la sanzione disciplinare una conseguenza automatica di quella penale. Il Consiglio di Stato ritiene la censura infondata: l’incolpato ha esposto oralmente le proprie difese davanti alla commissione e ha depositato memorie di cui il provvedimento dà atto; l’audizione della persona offesa era superflua, posto che l’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen. attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di condanna quanto all’accertamento del fatto e alla sua illiceità.

Quanto all’incompetenza, il Collegio rileva che un decreto ministeriale del 13 settembre 2019, anteriore al provvedimento sanzionatorio, aveva conferito la delega in materia di sanzioni disciplinari al Direttore generale per il personale militare. Il richiamo nel provvedimento a un precedente decreto dell’8 giugno 2018 costituisce dunque un mero refuso, che non incide sulla sussistenza della delega. Nemmeno sussiste il vizio contestato in ordine all’ordine di avvio dell’inchiesta formale: l’appellante era effettivo presso l’Ufficio logistico della Scuola ufficiali e l’art. 1378, comma 1, lett. g), cod. ord. mil. rimette la decisione al comandante militare competente a provvedere.

Il secondo motivo riguarda la proporzionalità. Il ricorrente sostiene che il TAR non si sarebbe pronunciato sulla gravità della sanzione, sproporzionata perché la commissione di disciplina lo aveva giudicato meritevole di conservare il grado. Il Collegio richiama i principi consolidati — tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 6924 del 2023 — secondo cui il sindacato sul merito disciplinare è limitato ai vizi di travisamento, contraddittorietà, illogicità o arbitrarietà, verificandosi in tali casi il superamento dei limiti della discrezionalità.

Nel caso concreto la sospensione risulta congruamente motivata in relazione alla gravità delle condotte accertate in sede penale, contrarie ai principi di moralità e rettitudine propri dello status di militare e lesive del prestigio dell’Istituzione. Quanto al rapporto con il giudizio della commissione, il Consiglio di Stato ricostruisce l’art. 1389 cod. ord. mil.: l’autorità può discostarsi solo a favore del militare, mentre per la sanzione espulsiva deve convocare una diversa commissione. La sospensione dall’impiego, che conserva il grado, rientra tra le evenienze ammesse. L’appello è respinto, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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