Il giudice dell’ottemperanza interpreta il giudicato ma non ne estende l’oggetto (Cons. Stato n. 10328 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il potere interpretativo del giudicato è funzionale all’esecuzione e può esercitarsi esclusivamente sugli elementi interni del giudicato stesso, non su questioni, domande o vicende esterne, la cui cognizione spetta al giudice munito di giurisdizione. Ove il dispositivo e la motivazione della sentenza da eseguire riconoscano espressamente il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, l’amministrazione non può circoscrivere la liquidazione dei soli oneri accessori alla rivalutazione. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza parziale, nomina il commissario ad acta per l’esatta e completa esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino, con sentenza civile passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla speciale elargizione prevista dall’art. 3 della legge n. 466/1980 in favore delle vittime del dovere, nella misura di euro 200.000, oltre accessori. Il TAR Campania, con sentenza di ottemperanza, aveva già condannato il Ministero della Difesa al pagamento della rivalutazione monetaria.
Il ricorrente ha poi chiesto al TAR la nomina di un commissario ad acta per ottenere anche gli interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo. L’ordinanza impugnata ha respinto l’istanza, ritenendo che la sentenza civile non contenesse alcuna espressa volontà di sottrarre le somme al regime del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, di cui al combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e 16, comma 6, del d.lgs. n. 412/1991. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce in primo luogo i limiti del sindacato di ottemperanza. Al giudizio di esecuzione è connesso il potere interpretativo del giudicato, che tuttavia deve esercitarsi solo sugli elementi interni del giudicato e non su questioni esterne al medesimo, la cui valutazione spetta al giudice munito di giurisdizione, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 7642 del 2021.
Su questa base il Collegio verifica il contenuto del giudicato civile e ne rileva la chiarezza. Il dispositivo dichiara il diritto alla speciale elargizione di euro 200.000 e condanna il Ministero al pagamento “oltre adeguamento automatico e per rivalutazione ai sensi di legge, ed interessi legali maturati dalla domanda amministrativa al saldo, detratto quanto già percepito per lo stesso titolo”. La motivazione conferma il riconoscimento della rivalutazione monetaria “maggiorata degli interessi legali“.
Il dato testuale del giudicato è dunque nel senso del cumulo degli accessori. La questione del divieto legale di cumulo richiamata dal TAR non appartiene agli elementi interni del giudicato: il giudice dell’ottemperanza non può riesaminarla, ma deve dare esecuzione a quanto il giudice civile ha statuito, anche in punto di accessori.
È pacifico, d’altro canto, che il Ministero abbia circoscritto la liquidazione alla sola rivalutazione monetaria, omettendo gli interessi. L’inottemperanza è pertanto parziale. Il Collegio accoglie l’appello e nomina commissario ad acta il Direttore generale della previdenza militare e della leva, senza facoltà di delega ma con possibilità di avvalersi della collaborazione degli uffici dell’amministrazione militare, perché provveda all’esatta e completa esecuzione del giudicato entro tre mesi dalla comunicazione della decisione. Le spese del doppio grado sono interamente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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