Prova della preesistenza e titolo edilizio non estensibile ai manufatti accessori (Cons. Stato n. 10329 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Incombe sul privato che richiede la sanatoria l’onere di provare la legittima preesistenza delle opere e la loro riconducibilità al titolo edilizio invocato, non essendo sufficiente la generica menzione di vani accessori negli elaborati progettuali o nella licenza di abitabilità. La licenza edilizia e la variante che identificano specificamente il solo corpo di fabbrica principale non estendono la propria efficacia abilitativa ai manufatti accessori privi di autonoma rappresentazione grafica. L’eventuale contraddittorietà dell’agire amministrativo non può essere desunta dal fatto che l’amministrazione abbia ritenuto provata la preesistenza di taluni manufatti e non di altri, costituendo tale esito il logico precipitato del mancato assolvimento dell’onere probatorio. Solo una prova certa è idonea a superare il dato documentale che reca specifica indicazione del solo fabbricato principale.
Il Fatto
Il Comune di Gallipoli, con ordinanza n. 329 del 4 ottobre 2016, ingiungeva all’odierno appellante la demolizione di una serie di opere abusive: un’area scoperta pavimentata, cinque locali, una copertura in legno e una scala metallica. L’istanza di permesso di costruire in sanatoria veniva rigettata nel marzo 2017; il successivo ricorso al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, era respinto e la decisione confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 650 del 2020, che aveva escluso la sanabilità degli interventi in area vincolata.
Nelle more del giudizio il privato presentava una nuova istanza di sanatoria e un’ulteriore istanza di accertamento di conformità. Con provvedimento prot. n. 42492 del 13 agosto 2021 il Comune accoglieva la domanda con riguardo ai manufatti 3-6-8 e la respingeva per i manufatti 1-4-7-9, non essendo provata la legittima preesistenza. Il TAR Lecce respingeva il ricorso con sentenza del 13 febbraio 2023; l’interessato proponeva appello, incentrato sui soli capi relativi al diniego di sanatoria del 2021.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che il capo della sentenza relativo al diniego di compatibilità paesaggistica del 7 marzo 2019 non è stato impugnato, essendosi sul punto formato il giudicato. L’appello si concentra quindi sul diniego di sanatoria del 13 agosto 2021 e sui manufatti 1-4-7-9.
Il primo motivo censura la sentenza per omessa considerazione degli elementi di prova e per contraddittorietà. La Corte ritiene le censure infondate: dalla documentazione emerge che la licenza edilizia del 1967 autorizzava la costruzione di un bar-tabaccheria senza menzione di manufatti accessori; la variante del 1972 conteneva un unico elaborato grafico raffigurante le sole piante dell’edificio principale, con una generica indicazione a penna di “vani accessori”; l’autorizzazione di abitabilità del 1972 riguardava l’edificio principale e “locali vari accessori”.
Poiché i titoli e i relativi elaborati hanno ad oggetto unicamente l’edificio principale, era onere del ricorrente comprovare la riconducibilità ad essi dei manufatti accessori. Né la dicitura a penna né la menzione nella licenza di abitabilità sono circostanze sufficienti ad estendere ai manufatti l’efficacia del titolo. La perizia di parte riconosce essa stessa che le planimetrie non permettono di determinare quali fossero i vani accessori e che l’aerofotogrammetria del 1976 non consente di individuare i manufatti. La Corte sottolinea che l’esclusione di taluni manufatti non è sintomo di contraddittorietà, ma conseguenza del mancato assolvimento dell’onere della prova.
Il secondo motivo deduce l’erroneità della sentenza per aver escluso un principio di prova e per non aver considerato che il provvedimento si limitava a rilevare l’incertezza sulla regolare autorizzazione. La Corte, richiamando il pacifico orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. VI, n. 7107 del 2024; sez. II, n. 4149 del 2024; sez. VII, n. 4368 del 2025), conferma che incombe sul privato l’onere di provare la legittimità di quanto realizzato. Essendo il titolo riferito al solo fabbricato principale, era onere del privato addurre elementi concreti sulla riconducibilità dei manufatti accessori alla variante.
L’onere è stato assolto solo per i manufatti 3-6-8, gli unici la cui sagoma emerge dall’aerofotogrammetria del 1976. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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