Occupazione sine titulo, restituzione o acquisizione sanante e poteri del giudice (TAR Campania n. 5178 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione sine titulo di un fondo privato, quando il procedimento espropriativo non sia stato concluso con il tempestivo decreto di esproprio e l’opera pubblica sia stata comunque realizzata, l’Amministrazione è tenuta a porre fine all’illecito o restituendo il bene previa riduzione in pristino, salvo il risarcimento del danno, oppure adottando il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, con effetti non retroattivi e previa corresponsione del valore venale maggiorato dell’indennizzo. La scelta tra restituzione e acquisizione spetta esclusivamente all’Amministrazione, ovvero al commissario ad acta nominato in caso di inerzia. Nel giudizio di legittimità il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Autorità né condannarla a emanare il provvedimento, ma, in accoglimento del ricorso, ordina all’Ente di provvedere e nomina il commissario ad acta. Le pretese patrimoniali restano esaminabili solo dopo la definizione del regime proprietario del bene.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un terreno sito nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, originariamente esteso circa 3243 mq. Una porzione di circa 711 mq fu oggetto di occupazione temporanea d’urgenza per la realizzazione di campi da tennis e venne successivamente regolarizzata con intestazione della particella alla Provincia. I restanti mq 2532, adibiti a impianto sportivo, sarebbero occupati sine titolo dal Comune sin dal 1980, senza che il procedimento espropriativo sia mai stato concluso né sia stata corrisposta alcuna indennità.

Con diffida del 23.07.2025 i proprietari hanno intimato all’Ente di adottare un formale provvedimento di legittimazione dell’occupazione o di restituire il fondo. Il Comune non ha riscontrato. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso chiedendo la condanna alla restituzione previa riduzione in pristino e, in subordine, l’emissione del decreto di esproprio o del provvedimento di acquisizione sanante, con nomina di un commissario ad acta. L’Ente non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia. A fronte dell’occupazione illegittima, quando il procedimento non è stato concluso nei termini e l’opera è stata realizzata, la P.A. può optare tra la restituzione del bene, previa rimozione delle opere e salvo risarcimento, e l’adozione del provvedimento di acquisizione, ad effetti non retroattivi, previa corresponsione del valore venale e dell’indennizzo.

Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, secondo cui non è possibile che il giudice condanni direttamente l’Amministrazione a emanare il provvedimento, in ragione del principio di separazione dei poteri e della tassatività dei casi di giurisdizione di merito ex art. 134 c.p.a.. Viene poi citata l’Adunanza Plenaria n. 2 del 2020: la scelta tra acquisizione e restituzione spetta esclusivamente all’Autorità o al commissario ad acta; in caso di inerzia e di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., il giudice può nominare già in sede di cognizione il commissario, che eserciterà i poteri di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.

Nel caso concreto, la persistenza dell’occupazione dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità rende palese l’illiceità della condotta dell’Ente. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui dall’ablazione illegittima sorge l’obbligo di sanare l’illecito mediante restituzione previo ripristino e risarcimento, ovvero, in via subordinata, mediante adozione del decreto di acquisizione e versamento del relativo indennizzo.

Il Tribunale precisa che nessuna statuizione può essere emanata sui profili risarcitori: le pretese patrimoniali possono essere esaminate solo dopo che sia stato chiarito il regime proprietario del terreno e il titolo su cui si fondano. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati, ordinando all’Ente di provvedere con provvedimento espresso e motivato e nominando commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *