Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio docente (TAR Marche n. 479 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, l’Amministrazione resistente va condannata a dare esecuzione integrale al titolo, salvo le somme già corrisposte, con assegnazione di un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso di tale termine è sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assume le funzioni solo se investito dal creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni. Non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza indicata in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto. Ha inoltre posto a carico della parte resistente le spese di lite con distrazione in favore dei procuratori istanti in qualità di antistatari.

Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio. La parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce per il pagamento delle somme liquidate, incluse le spese oggetto di distrazione. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale e, all’udienza camerale del 9 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità del ricorso. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 risulta decorso dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso: la domanda è pertanto procedibile. Si tratta di un passaggio che fissa il presupposto temporale dell’azione di ottemperanza e ne condiziona l’esame nel merito.

Sul merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio non deve quindi ricostruire il rapporto sottostante, ma solo prendere atto dell’inottemperanza e attivare i rimedi esecutivi propri del giudizio.

Il ricorso va dunque accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è assegnato il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche per il tramite di un funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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