Sanzione disciplinare rideterminata e termini di rinnovazione del procedimento (TAR Marche n. 32 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare, la determinazione della sanzione da applicare al dipendente costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, riservata all’Amministrazione nell’apprezzamento della gravità delle infrazioni accertate. Il sindacato del giudice amministrativo sulla congruità della sanzione è ammesso nei soli limiti del grave travisamento dei fatti, della manifesta illogicità, dell’evidente sproporzionalità o dell’irrazionalità del convincimento. Ai fini del giudizio di gravità l’Amministrazione deve valutare tutte le circostanze, compresi i precedenti disciplinari, e la reiterazione del medesimo comportamento rende più grave la mancanza. In sede di rinnovazione del procedimento disciplinare a seguito di annullamento giurisdizionale, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 119 del d.P.R. 3/1957 decorre dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione e si riferisce all’inizio del procedimento, non alla sua conclusione.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca dei fatti appartenente alla Polizia di Stato, aveva subito un primo provvedimento di destituzione, annullato dal giudice amministrativo. L’Amministrazione, ripristinata la posizione giuridico-economica del dipendente e riammessolo in servizio con riserva, ha rinnovato il procedimento disciplinare e ha comminato nei suoi confronti la sospensione dal servizio per sei mesi, ai sensi dell’art. 6, n. 1, in relazione all’art. 4 del d.P.R. 737/81.
La vicenda muove dal fatto che il ricorrente, assente dal servizio per motivi di salute, non era stato rinvenuto al domicilio dichiarato in occasione della visita fiscale. La nuova sanzione ha contestato la persistenza in condotte di palese gravità, senza che le precedenti sanzioni avessero sortito effetto dissuasivo. Il ricorrente ha impugnato il decreto e la delibera del Consiglio provinciale di disciplina davanti al TAR, deducendo la violazione del principio di proporzionalità e il mancato rispetto dei termini decadenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il provvedimento disciplinare sfugge a un pieno sindacato di legittimità, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, salvo che siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, difetto di coerenza logica o palese irrazionalità, richiamando Cons. St., sez. II, n. 3326 del 2023, n. 5261 del 2022, n. 10804 del 2022 e n. 6182 del 2022. Ha inoltre rilevato che la sanzione impugnata era stata rideterminata in misura più lieve rispetto alla precedente destituzione.
Il primo motivo è stato respinto. L’Amministrazione ha tenuto conto dei plurimi precedenti disciplinari del ricorrente, tra cui una pena pecuniaria del 2003 per assenza alla visita domiciliare durante malattia, un richiamo scritto del 2009 per aver fornito un indirizzo non più attuale, una pena pecuniaria del 2011 e una deplorazione del 2012 per la medesima condotta. La reiterazione del comportamento ha reso più grave la mancanza.
Anche il secondo motivo è stato disatteso. Il Collegio ha richiamato l’art. 119 del d.P.R. 3/1957, secondo cui il nuovo procedimento deve essere iniziato dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. La prima riunione del Consiglio di disciplina si è tenuta il 16 dicembre 2014, mentre la decisione giurisdizionale era stata notificata all’Amministrazione il 21 novembre 2014: il termine risulta quindi rispettato.
La Corte ha poi ricostruito le vicende procedimentali successive. Il ricorrente aveva chiesto più rinvii adducendo motivi di salute, senza produrre alcuna documentazione medica a sostegno. Un decreto del Capo della Polizia del 9 marzo 2015 ha annullato in autotutela gli atti a partire dalla trattazione orale, disponendo la rinnovazione della prima riunione. Il Collegio ha concluso che il ricorrente ha avuto ampia possibilità di esercitare le proprie prerogative difensive, di cui non si è avvalso. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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