La competenza al reclutamento dei docenti di religione cattolica è dell’USR della diocesi (TAR Lombardia n. 4101 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a effettuare la ripartizione dei posti e la successiva immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica è radicata in capo all’Ufficio Scolastico Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la diocesi di appartenenza del candidato, risultando invece irrilevante, a tal fine, la circostanza che il docente svolga o abbia svolto servizio presso istituzioni scolastiche site in una diversa regione. Detta competenza non può essere attratra da altro USR per il solo fatto che l’attività lavorativa sia stata in concreto prestata nel suo territorio.
Il Fatto
Alcuni docenti di religione cattolica, appartenenti alla diocesi di Tortona, impugnavano il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia aveva ripartito, per l’anno scolastico 2025/2026, il contingente di immissione in ruolo degli insegnanti di religione, nella parte in cui escludeva i posti della predetta diocesi. I ricorrenti avevano partecipato alle procedure concorsuali straordinarie presso l’USR per il Piemonte, ma prestavano servizio presso scuole della Lombardia, e sostenevano la competenza di quest’ultimo ufficio ad assegnare loro le sedi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, confermando le ragioni già esposte in sede cautelare. Ha innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dei Decreti Dipartimentali nn. 1327 e 1328 del 29 maggio 2024, la ripartizione dei posti è effettuata dall’Ufficio Scolastico Regionale nel cui ambito territoriale sono ubicate le istituzioni scolastiche presso le quali i posti risultano disponibili. Ha poi evidenziato la netta distinzione tra il procedimento di selezione del contingente e il procedimento di reclutamento all’esito delle procedure concorsuali.
I ricorrenti avevano presentato domanda e svolto la procedura concorsuale presso l’USR per il Piemonte, in quanto appartenenti alla diocesi di Tortona, che rientra nella competenza di tale ufficio. L’USR per la Lombardia aveva svolto solo materialmente le operazioni di reclutamento del personale della diocesi di Tortona, in quanto assegnato alle istituzioni scolastiche lombarde. La determinazione del contingente e il relativo reclutamento sono stati invece effettuati da ciascun USR rispetto alle diocesi corrispondenti ai propri ambiti territoriali. Ne consegue che la competenza amministrativa per la ripartizione dei posti e l’assegnazione delle sedi della diocesi di Tortona era radicata in capo all’USR del Piemonte, che aveva adottato i relativi provvedimenti d’intesa con l’Ordinario Diocesano.
Il Collegio ha infine esaminato il decreto di rettifica della graduatoria unica regionale depositato dai ricorrenti, rilevandone l’irrilevanza: l’atto, di competenza dell’USR Lombardia, concerneva esclusivamente la graduatoria dei docenti titolari nella regione, senza incidere sulla diversa e separata competenza dell’USR Piemonte in ordine all’assegnazione dei posti della diocesi di Tortona. La tesi dei ricorrenti circa la sussistenza della competenza dell’USR Lombardia è stata pertanto ritenuta erronea, con conseguente reiezione del gravame e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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