Accessori opzionali non necessari per la conformità ai requisiti minimi (TAR Puglia n. 463 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di gara per l’affidamento di forniture, la valutazione di conformità dell’offerta ai requisiti minimi richiesti dal capitolato deve essere effettuata con riguardo all’idoneità e alla certificazione del sistema offerto per le prestazioni contrattualmente previste, senza che possa pretendersi una dotazione minima predeterminata di accessori non espressamente imposta. La presenza di accessori aggiuntivi, qualificati come opzionali e non indispensabili, non integra una carenza dei requisiti minimi tale da giustificare l’esclusione dell’offerente.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico partecipante a una procedura aperta per l’affidamento di sistemi di circolazione extracorporea ECMO, ha impugnato l’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata, deducendo che l’offerta risultava priva di componenti necessari per garantire il trasporto in sicurezza del sistema nei diversi contesti operativi. Il divario finale tra le due offerte era pari a 0,08 punti.
La controinteressata ha proposto ricorso incidentale escludente, sostenendo che la ricorrente non possedeva i requisiti di certificazione minima per le modalità di trasporto previste dalla legge di gara.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso, accertando che il sistema offerto dall’aggiudicataria risultava certificato per tutte le modalità di trasporto previste dalla legge di gara, ossia terrestre, aereo ed elicottero. La documentazione tecnica del produttore confermava che il dispositivo di supporto dedicato è sufficiente a garantire il fissaggio del sistema alla barella, senza necessità di ricorrere ad accessori aggiuntivi.
Le piastre di ancoraggio contestate erano da qualificare come accessori opzionali, non indispensabili ai fini della conformità ai requisiti minimi del capitolato tecnico, che esigeva soltanto l’idoneità e la certificazione per le diverse modalità di trasporto, senza imporre una specifica dotazione minima di accessori.
Anche il secondo motivo di ricorso, concernente l’attribuzione del punteggio tecnico per il criterio premiale relativo al trasporto, è stato ritenuto infondato. Dalla documentazione di offerta risultava che la fornitura comprendeva sia il carrello di trasporto sia il dispositivo di supporto, risultando pertanto completa degli elementi minimi e coerente con la relazione tecnica. L’assenza di un riferimento espresso nella relazione si spiegava con la natura dell’elaborato, dedicato alla postazione completa e non alle modalità operative del trasporto.
La valutazione della Commissione, condotta sull’intera documentazione di offerta e non sul singolo elaborato, non presentava quindi alcun profilo di manifesta illogicità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la reiezione del ricorso principale privava l’aggiudicataria di ogni utilità dalla pronuncia sulla domanda incidentale.
Nota della Redazione
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