Sanzione disciplinare illegittima se il disservizio non prova la negligenza (TAR Lombardia n. 1028 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare non opera alcuna forma di responsabilità oggettiva: l’oggettivo disservizio derivante dall’indisponibilità sopravvenuta del dipendente non giustifica di per sé l’irrogazione della sanzione. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare in concreto i fatti addebitati e la negligenza del soggetto incolpato. È illegittima, per eccesso di potere e difetto di istruttoria, la sanzione fondata su un presupposto indimostrato, quale la presunta inattendibilità dell’insorgenza del malessere in prossimità del turno. Il certificato medico rilasciato da struttura pubblica costituisce atto munito di fede privilegiata e non può essere contestato nel suo contenuto se non mediante gli appositi rimedi, non azionati nella specie.

Il Fatto

Un Agente della Polizia di Stato, accasermato e addetto al servizio di operatore radio, nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2022 comunicava al Corpo di Guardia del proprio Ufficio, alle ore 00:02, di non poter prendere servizio nel turno con inizio alle ore 00:55 a causa di dolori lombari acuti; si recava poi immediatamente presso la Guardia medica, che gli prescriveva un giorno di riposo e cure con prognosi fino al 18 marzo 2022.

Il Dirigente compartimentale gli infliggeva la sanzione del richiamo scritto per omessa tempestiva comunicazione dell’indisponibilità, con conseguente soppressione di una pattuglia programmata. Il ricorso gerarchico al Capo della Polizia veniva respinto con decreto del 20 giugno 2023. Il ricorrente impugnava quindi dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di rigetto e quello presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, riunendo i due motivi per connessione. La questione centrale riguarda il riparto dell’onere della prova nel procedimento disciplinare e la sostenibilità della motivazione sanzionatoria.

Il Tribunale rileva anzitutto che all’oggettivo disservizio non può conseguire ex se la sanzione, poiché in tale ambito è necessario provare la responsabilità del soggetto coinvolto, non versandosi in una ipotesi di responsabilità oggettiva. Dagli atti del procedimento non emerge alcuna prova di un effettivo ritardo nella comunicazione.

Non vale come prova la pretesa singolarità della situazione, cioè che i sintomi siano insorti proprio in prossimità del turno notturno, quasi a mascherare una scusa per sottrarsi ai doveri: si tratta di considerazione fondata su un presupposto indimostrato e opinabile, smentito a livello fattuale e documentale dal ricorrente. Neppure la ristretta tempistica di guarigione assume rilievo, essendo aspetto di stretta pertinenza medica e non sindacabile dall’Amministrazione.

Il certificato medico redatto da struttura pubblica è atto munito di fede privilegiata e non può essere messo in discussione nel suo contenuto se non attraverso gli appositi rimedi, nella specie non azionati. La Corte richiama sul punto Cass. civ., VI, ord. n. 16030 del 2020 e Cass. civ., III, n. 18868 del 2015.

Gli orari osservati dalla Guardia medica, che copre la fascia notturna, confermano che il dipendente si è recato nell’immediato presso il Presidio; circostanza non smentita dall’Amministrazione, che avrebbe potuto verificare agevolmente i movimenti di un dipendente accasermato. Deve quindi trovare applicazione il principio secondo cui, ai fini della legittimità della sanzione, è ineludibile un adeguato riscontro probatorio degli specifici fatti addebitati (Cons. Stato Sez. III n. 3843 del 2016; Cons. Stato Sez. II n. 6524 del 2023).

Ne consegue l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con condanna dell’Amministrazione resistente alle spese di giudizio e rifusione del contributo unificato in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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