La prescrizione penale non esclude la valutabilità del fatto ai fini del diniego della cittadinanza (TAR Lazio n. 12751 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della condotta del richiedente la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 è autonoma e diversa rispetto all’accertamento della responsabilità penale: le risultanze fattuali oggetto di una vicenda penale possono essere valutate negativamente in sede amministrativa anche a prescindere dagli esiti processuali, inclusa l’intervenuta prescrizione, che non è accertativa dell’innocenza. La condotta di falso ideologico e corruzione finalizzata al conseguimento fraudolento di una patente di guida è indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, essendo fonte di pericolo per la pubblica incolumità, e legittima il diniego anche in presenza di un provvedimento plurimotivato la cui legittimità è sorretta da una sola delle autonome ragioni giustificatrici.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero che aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana, impugnava il decreto ministeriale di rigetto, fondato sull’emersione di una notizia di reato per associazione per delinquere, truffa, corruzione, sostituzione di persona, falsità materiale e ideologica, nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Avverso il provvedimento, il ricorrente eccepiva violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, evidenziando l’intervenuta prescrizione per alcune imputazioni e l’insussistenza di accuse per lo spaccio di stupefacenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure, valorizzando il pregiudizio penale di falso ideologico e corruzione emerso a carico dell’istante, pur definito dalla sentenza di merito come prescritto. La condotta, finalizzata al conseguimento fraudolento di una patente di guida, è stata considerata dalla giurisprudenza citata dal Collegio come elemento di gravissimo pericolo per la pubblica incolumità, connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza civile e idoneo a fondare un giudizio prognostico negativo sull’inserimento del richiedente nella collettività.
La Sezione ha precisato che la valutazione amministrativa della condotta si pone su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento penale, secondo il principio della pluriqualificazione del fatto giuridico. Ne consegue che l’esito prescrittivo del giudizio penale non elide la gravità del fatto storico, che resta valutabile come indice di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza. Non rileva, inoltre, la depenalizzazione, poiché non rimuove il disvalore del comportamento nell’ottica della valutazione complessiva.
Il Collegio ha infine respinto la tesi dell’irrisorietà dell’episodio, evidenziando che il reato non era risalente nel tempo, essendo la notizia di reato del 2019, e ricadeva nel c.d. periodo di osservazione antecedente la decisione sulla domanda di cittadinanza presentata nel 2017. Ha precisato che il provvedimento impugnato è strutturalmente plurimotivato: l’eventuale erronea imputazione della detenzione e spaccio di stupefacenti non inficia la legittimità dell’atto, essendo sufficiente il riscontro di una delle autonome ragioni giustificatrici, e che il semplice stabile inserimento economico rappresenta solo il prerequisito per la concessione, non un titolo ad essa.
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Nota della Redazione
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