Sanzione per inottemperanza alla demolizione non estendibile alle opere su area demaniale (TAR Toscana n. 368 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione opera esclusivamente nell’ipotesi disciplinata da tale disposizione e non è estendibile in via analogica alla diversa fattispecie dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, relativa agli interventi realizzati su area demaniale, che non contempla alcuna penalità pecuniaria per l’inottemperanza. La natura sanzionatoria della misura ne impedisce l’applicazione oltre i casi espressamente previsti. È legittimo, invece, l’ordine di demolizione che non sia preceduto da diffida, poiché la notifica dell’ingiunzione con assegnazione di un termine per la rimozione spontanea assolve la medesima finalità. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggere il provvedimento.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano dinanzi al TAR Toscana l’ordinanza con cui il Comune di Monte Argentario, in funzione di rigetto integrativo di precedenti dinieghi, ha negato la sanatoria edilizia straordinaria richiesta ai sensi della legge n. 47/1985 e ha ingiunto la demolizione di alcuni manufatti, con avvertimento circa l’applicazione della sanzione di euro 20.000,00 in caso di inottemperanza. Impugnano altresì il parere negativo della Soprintendenza reso ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.

Il ricorso è affidato a cinque motivi, che investono la contraddittorietà tra provvedimenti, il difetto di istruttoria e motivazione, l’erronea applicazione della sanzione, la violazione dell’accordo procedimentale del 2016 e il difetto di motivazione sul profilo paesaggistico. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per intervenuta definitività del diniego e chiede il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare, rilevando la persistente attualità dell’interesse, dato il diverso oggetto del giudizio rispetto a quelli vertenti sui precedenti dinieghi. Passando al merito, ritiene infondato il primo motivo: l’atto impugnato si qualifica come rigetto integrativo e arricchisce la motivazione dei provvedimenti precedenti, senza contraddirli. Il richiamo a tali atti integra una motivazione per relationem, ammessa quando l’atto richiamato sia indicato e disponibile per l’interessato, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 2199 del 2024.

Quanto al secondo e al quarto motivo, il Collegio rileva che la domanda di condono riguardava unicamente il fabbricato principale, mentre gli ulteriori manufatti furono inseriti solo nella documentazione integrativa, oltre il termine di legge, e non potevano quindi beneficiare della sanatoria. Le opere ricadono inoltre in area delimitata come demaniale con decreto della Direzione Marittima di Livorno, sicché resta priva di rilievo l’incertezza sulla natura dell’area evidenziata in sede penale. L’accordo procedimentale del 2016 non risulta violato, poiché l’atto impugnato non incide direttamente sugli impegni in esso assunti.

Il terzo motivo è fondato solo in parte. La mancanza di diffida non inficia l’ordine di demolizione, poiché la notifica dell’ingiunzione con termine per l’adempimento spontaneo assolve la stessa finalità, come ribadito da Cons. Stato, sez. VII, n. 9786/2024 e dal parere CGA n. 232 del 2025. È invece erronea l’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001: tale misura, di natura sanzionatoria, non è estendibile analogicamente alla diversa ipotesi dell’art. 35, che per le opere su area demaniale non prevede alcuna penalità pecuniaria, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 2522 del 2024.

Il quinto motivo è infondato: la zona è pacificamente vincolata e il parere negativo e vincolante della Soprintendenza è stato recepito con provvedimento la cui legittimità è stata accertata con sentenza del medesimo TAR. Trattandosi di atto plurimotivato, la sufficienza della sola ragione paesaggistica sorregge comunque il diniego, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. III, n. 3480 del 2024. Il ricorso è dunque accolto nei soli limiti dell’annullamento parziale relativo all’avvertimento sanzionatorio; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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