Daspo fuori contesto legittimo anche per fatti estranei alle manifestazioni sportive (TAR Toscana n. 364 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il daspo fuori contesto, disciplinato dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 come riformulato dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, consente al Questore di vietare l’accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive a coloro che siano stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel quinquennio precedente per uno dei reati ivi elencati, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La misura preventiva non richiede un collegamento diretto tra la condotta e il contesto sportivo, essendo sufficiente la sussistenza dei titoli indicati dalla norma. Il provvedimento è connotato da ampia discrezionalità, che va esercitata bilanciando l’interesse pubblico alla sicurezza con quello privato all’accesso agli impianti. La competenza territoriale spetta al Questore del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, unico soggetto in grado di disporre del bagaglio informativo utile alla valutazione della pericolosità.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il DASPO emesso dal Questore della Provincia di Arezzo, che gli ha vietato di accedere alle strutture ove si svolgono manifestazioni sportive. Il provvedimento si fonda su due episodi: il deferimento nel giugno 2021 per reati contro la polizia e l’ordine pubblico nel corso di una manifestazione no Green Pass, e la denuncia per i fatti del 9 ottobre 2021, culminati nell’assalto alla sede di un sindacato, per i quali il ricorrente è stato condannato dal Tribunale penale di Roma a otto anni e due mesi di reclusione per devastazione e saccheggio e resistenza aggravata.
Il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione, l’omessa sospensione del procedimento in attesa degli esiti penali, la violazione dell’art. 6 l. 401/1989 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, l’incompetenza territoriale del Questore di Arezzo per fatti avvenuti a Roma, l’assenza del collegamento con la manifestazione sportiva e la violazione del termine di 48 ore per la convalida. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto. Il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure, muovendo dalla constatazione che l’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 assegna rilievo decisivo al fatto che il destinatario risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel quinquennio precedente per i reati elencati. Il TAR ha richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 3575 del 2023, per confermare che l’Amministrazione ha correttamente atteso la sentenza di condanna prima di procedere.
La valutazione di pericolosità è stata ritenuta corretta alla luce dei numerosi precedenti penali del ricorrente, emergenti dal certificato del casellario, e dei tre pregressi daspo. Il Tribunale ha quindi confermato la coerenza della durata del divieto con la ratio della misura.
Il nucleo argomentativo centrale riguarda la tesi secondo cui i fatti presupposti dovrebbero essere strettamente correlati a comportamenti tenuti nell’ambito delle manifestazioni sportive. Il TAR ha respinto l’assunto, richiamando TAR Campania Napoli, Sez. V, n. 5682 del 2024: il daspo fuori contesto vieta l’accesso agli impianti anche a chi abbia commesso i reati fuori dal contesto sportivo. La finalità è prevenire infiltrazioni nelle tifoserie e attentati in luoghi ad alta densità sociale, secondo Cass. pen., Sez. III, n. 2278/2021.
Quanto all’incompetenza territoriale, il Collegio ha osservato che nessuna norma riserva la competenza a una Questura determinata. Con l’introduzione del daspo fuori contesto, le condotte si svincolano dal contesto sportivo, con la conseguenza che la competenza si radica in capo al Questore del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, unico in grado di disporre del bagaglio informativo necessario alla valutazione della pericolosità sociale.
Infine, il motivo sul termine di 48 ore è stato respinto: l’Amministrazione ha dimostrato, senza smentita, di aver inviato la comunicazione del daspo il giorno stesso della notifica, restando i successivi provvedimenti del GIP nella sfera di competenza del giudice penale. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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