Graduatorie concorso PNRR, nessun obbligo di pubblicare l’elenco degli idonei (TAR Lazio n. 1260 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente, dettata dall’art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021 e dalla relativa lex specialis, non impone all’amministrazione di pubblicare, accanto alla graduatoria dei vincitori, un elenco graduato di tutti i candidati idonei. La posizione di chi ha superato le prove senza rientrare nel contingente dei posti banditi costituisce mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in via autonoma, in ragione dell’ampia discrezionalità che connota la decisione di procedere allo scorrimento. L’integrazione della graduatoria in caso di rinunce resta possibile, ma prescinde dalla pubblicazione preventiva dell’elenco degli idonei, che non costituisce misura necessaria né utile al superamento del precariato. La lex specialis prevale sulle norme ordinarie richiamate e non collide con il diritto unionale o costituzionale, in considerazione del carattere straordinario delle procedure PNRR.
Il Fatto
I ricorrenti hanno partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami bandito con il D.D. n. 2576 del 6 dicembre 2023, su più classi di concorso, superando le prove con punteggio non inferiore a 70 punti su 100. Non essendo stati collocati tra i vincitori, hanno impugnato le graduatorie definitive di merito pubblicate dai diversi Uffici scolastici regionali, nella parte in cui non contemplano, accanto ai vincitori, un elenco degli idonei con i rispettivi punteggi.
Hanno inoltre gravato, quali atti presupposti, l’art. 12, commi 1 e 4, D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023, l’art. 11, comma 3, D.M. n. 325 del 9 novembre 2021, l’art. 9, commi 1 e 4, D.D. n. 2576/2023, nonché il D.D. n. 77 del 17 gennaio 2024, ritenendo insufficiente il contingente rideterminato. Hanno chiesto l’annullamento degli atti e la condanna dell’amministrazione, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm., a pubblicare l’elenco graduato degli idonei, utilizzabile per le assunzioni da rinunce e per gli ulteriori posti derivanti dal deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia UE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da due rilievi preliminari. Il ricorso è soggetto al rito PNRR, essendo stato notificato ai sensi dell’art. 12-bis d.l. n. 68/2022. Inoltre, il ricorso è collettivo e cumulativo: vengono impugnati atti generali e atti applicativi che non riguardano tutti i ricorrenti, con conseguenti dubbi di ammissibilità per difetto di identità di posizione sostanziale e processuale.
Nel merito, il Tribunale aderisce ai propri precedenti conformi. Le censure di violazione di norme di pari rango non reggono, perché la materia è disciplinata da legge ordinaria speciale, che esclude la necessità di una graduatoria estesa o separata degli idonei. Non è configurabile alcun vizio di violazione di legge negli atti impugnati.
Quanto al profilo unionale, non è dimostrato che la pubblicazione dell’elenco degli idonei sia misura necessaria per superare il precariato scolastico. L’indizione di un successivo concorso può neutralizzare l’utilità dell’elenco; la sua assenza non incide sul diritto dei ricorrenti di far valere in sede ordinaria l’eventuale conversione del rapporto a termine. La graduatoria degli idonei, dunque, non è misura né idonea né necessaria, non arrecando alcun vantaggio immediato e diretto.
Il Collegio distingue la posizione dell’idoneo, che prescinde dalla pubblicazione del suo nominativo, e ribadisce che essa è di mera aspettativa, non tutelabile in questa fase per l’ampia discrezionalità amministrativa sullo scorrimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 3139/2020). La facoltà di integrazione della graduatoria prevista dall’art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021 non è impedita dalla mancata pubblicazione, né è precluso ai partecipanti conoscere la propria posizione mediante accesso agli atti.
La scelta legislativa è ragionevole e compatibile con le fonti costituzionali e sovranazionali, in ragione del carattere straordinario delle procedure PNRR e delle esigenze di celerità e buon andamento. Il ricorso è pertanto respinto; le spese sono compensate in considerazione della natura della lite e della contenuta attività difensiva.
Nota della Redazione
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