Sanzione per inottemperanza alla demolizione e irrilevanza della data dell’abuso (TAR Piemonte n. 1735 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 colpisce l’inottemperanza all’ordine di demolizione e non la pregressa commissione dell’abuso. Ai fini della sua applicabilità occorre dunque aver riguardo non alla data di realizzazione delle opere abusive, bensì a quella in cui si è consumata l’inerzia del destinatario dell’ordine. Ne consegue che, se l’inottemperanza si è perfezionata dopo l’entrata in vigore della norma, la sanzione è pienamente applicabile, anche quando gli abusi siano stati accertati in epoca anteriore e siano stati oggetto di un precedente ordine di sospensione dei lavori. L’Amministrazione, in sede di irrogazione della sanzione, non deve procedere ad una nuova valutazione della natura degli abusi, già compiuta con l’ordinanza di demolizione non tempestivamente impugnata.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietario e direttore dei lavori di alcune opere abusive, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha irrogato loro la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001, nella misura massima di € 20.000,00, per l’accertata inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione.
Avverso il provvedimento hanno formulato due motivi: la violazione del principio di legalità, perché gli abusi sarebbero stati commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione sanzionatoria; e l’erronea qualificazione dell’intervento, che a loro avviso avrebbe dovuto essere ricondotto all’art. 33 e non all’art. 31 del medesimo decreto. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, respingendo il ricorso nel merito.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha osservato che la sanzione pecuniaria colpisce l’inottemperanza all’ordine di demolizione e non la pregressa commissione degli abusi. Per stabilirne l’applicabilità occorre quindi fare riferimento non alla data di realizzazione delle opere, ma a quella in cui si è consumata l’inerzia del soggetto intimato. Poiché l’ordinanza di demolizione è stata emessa il 23.12.2021, l’inottemperanza si è perfezionata dopo il 12.11.2014, data di entrata in vigore del d.l. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, che ha inserito il comma 4 bis nell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Irrilevanti, dunque, l’accertamento degli abusi risalente al marzo 2014 e il precedente ordine di sospensione dei lavori del luglio 2014. Il Collegio ha richiamato, sul punto, C.G.A.R.S. n. 706 del 2025, Cons. Stato n. 10862 del 2023 e altre decisioni conformi.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza rimasta inottemperata è stata espressamente emessa ai sensi dell’art. 31, con avviso delle conseguenze in caso di inottemperanza, e non contiene alcun riferimento all’art. 33, richiamando solo il medesimo art. 31 e l’art. 27. Le opere, pur eseguite in difformità dal titolo abilitativo, sono state qualificate come non sanabili perché non conformi allo strumento urbanistico vigente.
Il riferimento improprio all’art. 33 contenuto nell’ordinanza sanzionatoria non ne determina l’illegittimità, perché ciò che rileva è l’accertata inottemperanza a un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 31. L’Amministrazione non deve procedere a una nuova valutazione della natura degli abusi, già compiuta in sede di adozione dell’ordinanza di demolizione, contestabile solo mediante tempestiva impugnazione di quest’ultima. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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