Sanzione per inottemperanza alla demolizione non duplicata se le violazioni sono distinte (TAR Lazio n. 441 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione non integra una duplicazione illecita quando le distinte applicazioni riguardano violazioni edilizie diverse, accertate con autonomi verbali e riferite a manufatti identificati da differenti particelle catastali. Il giudice amministrativo verifica l’effettiva alterità dei presupposti di fatto delle due sanzioni, non la mera coincidenza del numero del provvedimento sanzionatorio. L’importo irrogato è legittimo se contenuto nel massimo e nel minimo edittale fissati dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, individuati tra 2.000 e 20.000 euro. L’onere di contestare specificamente la ricostruzione documentale dell’amministrazione grava sul ricorrente, che non può limitarsi a dedurre la duplicazione.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’ordinanza n. 31 del 5 settembre 2016 con cui il Comune ha applicato la sanzione pecuniaria di 15.000 euro per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di titolo abilitativo.

La ricorrente sostiene che la sanzione sarebbe stata irrogata due volte per la stessa violazione, essendo già stata emessa una precedente ordinanza per il pagamento di 30.000 euro in relazione a un fabbricato e a una vasca di depurazione censiti al NCEU al foglio 17, particella 187. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto, deducendo che le due sanzioni riguardano violazioni distinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della documentazione versata in atti dall’amministrazione. Un primo procedimento trae origine dal verbale di accertamento n. 3 del 25 maggio 2009, che ha constatato l’edificazione di un manufatto con struttura in cemento armato e di una vasca interrata, in assenza di titolo abilitativo, sull’area censita al foglio 17, particella 720. A seguito della sospensione dei lavori e dell’ordine di demolizione, constatato l’inadempimento, il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area e ha applicato la sanzione di 30.000 euro.

Il provvedimento impugnato ha invece un presupposto diverso. Esso origina dalla richiesta di concessione edilizia relativa a un fabbricato identificato al NCEU al foglio 17, particella 187, subalterno 4. Il verbale di contestazione n. 3 del 12 ottobre 2012 ha accertato la realizzazione di un fabbricato a uso commerciale, composto da tre vani, in assenza di permesso a costruire e di nulla osta sismico. Dopo l’ordine di demolizione e la verifica dell’inottemperanza, il Comune ha irrogato la sanzione di 15.000 euro.

Il Collegio osserva che le due vicende hanno ad oggetto fabbricati diversi, identificati da distinte particelle catastali e accertati con autonomi verbali. La doglianza di duplicazione è pertanto palesemente infondata, non corrispondendo al vero che la sanzione sia stata applicata per la medesima violazione. Le circostanze documentate dall’amministrazione non risultano contestate dalla difesa avversaria, che non ha depositato le memorie previste dall’art. 73 c.p.a.

Quanto alla misura della sanzione, il Collegio rileva che l’importo di 15.000 euro è conforme all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, che fissa il minimo e il massimo edittale tra 2.000 e 20.000 euro. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *