Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato e poteri commissario ad acta (TAR Campania n. 2952 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza agli obblighi della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 legittima l’azione di ottemperanza. Ove sia scaduto il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e l’imputabilità dell’inerzia alla stessa amministrazione. La nomina del commissario ad acta costituisce misura idonea a garantire l’effettività della tutela, mentre la condanna al pagamento delle astreintes può essere esclusa per iniquità.

Il Fatto

Con ricorso notificato e depositato il 26.06.2025, i ricorrenti hanno agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva accertato il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici, oltre alla condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario.

I ricorrenti hanno dedotto l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione si è costituita resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il gravame. E’ stata verificata la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, con particolare riferimento al rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.

La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente. E’ inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha precisato che, ove sia decorso il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Ciò in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e del fatto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

In accoglimento della domanda, è stato nominato quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

E’ stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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