Sgravi agricoli: onere della prova a carico del datore di lavoro che rivendica il beneficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19398 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sgravi contributivi previsti dall’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69 del 2013, la prova degli elementi costitutivi del diritto al beneficio incombe su chi lo rivendica, trattandosi di una deroga all’obbligo contributivo e di uno ius speciale. La censura di violazione del principio di non contestazione è inammissibile se non specificamente argomentata mediante la puntuale trascrizione di tutti i passaggi argomentativi e degli atti che dovrebbero sostenerla. L’effettività dei conferimenti da parte delle aziende situate in zone svantaggiate costituisce presupposto indefettibile per la fruizione degli sgravi, dovendosi accertare la riconducibilità dei prodotti, secondo criteri empirici accreditati, alle zone definite dalla legge come svantaggiate.
Il Fatto
La società agricola cooperativa aveva fruito, per un periodo compreso tra il 1996 e il 2013, degli sgravi contributivi di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, in ragione dell’attività di allevamento del bestiame svolta dai propri soci in zone svantaggiate. L’INPS, dopo aver inizialmente concesso i rimborsi, aveva successivamente preteso il pagamento della contribuzione in misura integrale, escludendo la sussistenza dei presupposti per le riduzioni contributive.
Il Tribunale di Ravenna accoglieva le domande della cooperativa, condannando gli enti alla restituzione delle somme. La Corte d’appello di Bologna, pronunciando sul gravame dell’INPS, riduceva l’importo della condanna, ritenendo non pienamente assolta dalla società la prova dei requisiti di fruizione degli sgravi. Avverso tale decisione la cooperativa proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e sul principio di non contestazione, reputandoli complessivamente da respingere. Le censure sono state ritenute, prima ancora che infondate, inammissibili per difetto di specifica argomentazione, non avendo la ricorrente provveduto alla puntuale trascrizione dei passaggi argomentativi e degli atti a sostegno della denunciata violazione, in conformità ai precedenti citati.
Nel merito, la Corte ha richiamato i propri recenti orientamenti su fattispecie analoghe, intervenuti anche tra le medesime parti. Ha quindi ricostruito il quadro normativo, ricordando che l’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, riconoscendo il pagamento dei contributi in misura ridotta anche alle cooperative non operanti in zone svantaggiate, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in dette zone e successivamente conferito alla cooperativa.
Richiamando la Corte costituzionale n. 49 del 2019, la Cassazione ha evidenziato che il legislatore attribuisce rilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate, essendo irrilevante la circostanza che le cooperative non operino in tali zone. Il nucleo centrale della decisione impugnata risiede, tuttavia, nella corretta ripartizione degli oneri probatori: la prova degli elementi costitutivi degli sgravi incombe su chi li rivendica, trattandosi di una deroga all’obbligo contributivo.
La Corte territoriale aveva correttamente ritenuto indimostrata l’effettività dei conferimenti da parte delle aziende situate in zone svantaggiate, presupposto indefettibile per la fruizione del beneficio. Non si trattava, ha chiarito la Cassazione, di una valutazione astratta di congruità delle giornate lavorative o di fabbisogno di manodopera, ma della verifica di elementi imprescindibili del regime contributivo di favore, che presuppone la riconducibilità dei prodotti alle zone definite dalla legge come svantaggiate.
Quanto al quinto motivo, concernente la dedotta contraddizione tra dispositivo e motivazione in relazione agli importi, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando la coerenza tra le parti della decisione: l’importo indicato nel dispositivo corrispondeva alla differenza tra la somma individuata dal consulente tecnico come spettante e quella non riconosciuta a titolo di sgravio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese nei rapporti con l’INPS in ragione della sopravvenienza dei precedenti citati.
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Nota della Redazione
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