Revisione pianta organica farmacie, sindacato limitato alla irragionevolezza manifesta (TAR Emilia-Romagna n. 799 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte comunali relative alla localizzazione delle sedi farmaceutiche costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di gravi ed evidenti errori di valutazione o di manifesta irragionevolezza. La valutazione sull’accessibilità al servizio deve riferirsi all’intero territorio comunale, considerando non il solo numero dei residenti, ma anche la fruizione del servizio, le condizioni ambientali, topografiche e di viabilità e le distanze tra le farmacie. Nelle sedi farmaceutiche straordinarie, istituite in attuazione della legge n. 27/2012, non trova applicazione il parametro dei 3.300 abitanti per ogni farmacia. L’interesse commerciale del farmacista, pur rilevante, recede di fronte al prevalente perseguimento dell’interesse pubblico.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una sede farmaceutica straordinaria assegnata a seguito di concorso, impugnava la serie di deliberazioni con cui il Comune aveva confermato la pianta organica delle farmacie in sede di revisione periodica, mantenendo inalterata l’estensione territoriale della propria sede. Il Comune, già con una delibera del 2012, aveva istituito una nuova sede straordinaria individuando la relativa zona collocata in un quartiere di Ponente.

La ricorrente lamentava che la zona assegnatale contasse un numero di residenti esiguo e risultasse interclusa all’interno della ben più ampia zona di altra farmacia, deducendo eccesso di potere per irragionevolezza e iniquità, nonché violazione della normativa di riferimento. Il Comune eccepiva il difetto di interesse, avendo la stessa ricorrente richiesto l’assegnazione di quella sede, e nel merito rivendicava la congruità della scelta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto rilevato l’inammissibilità degli interventi depositati da alcune farmacie, qualificati come ad opponendum perché tendenti al rigetto del gravame: la costituzione è avvenuta con il solo deposito della memoria, senza notifica alle parti costituite, come prescritto dall’art. 50, comma 2, c.p.a. La disciplina processuale preclude l’ingresso di soggetti ulteriori che non abbiano notificato il proprio atto di intervento, con eccezione delle sole parti intimate di cui all’art. 46 c.p.a., ipotesi non ricorrente.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza pacifica secondo cui le scelte di localizzazione delle farmacie sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo per gravi ed evidenti errori. Tale discrezionalità deve assicurare un ordinato assetto del territorio in relazione agli effettivi bisogni della collettività, tenendo conto non solo dei residenti ma anche della fruizione del servizio e delle condizioni ambientali e di viabilità, con riferimento all’intero territorio comunale.

Applicando tali criteri, la scelta comunale è apparsa adeguatamente e non illogicamente motivata. Se l’estensione della sede ricorrente è esigua rispetto alle altre, la sua collocazione risulta equilibrata per la migliore copertura del territorio, non potendosi assumere a riferimento il solo dato dei residenti in un comune a vocazione turistica, caratterizzato dal notevole incremento del bacino d’utenza nel periodo estivo. La zona è inoltre limitrofa all’area centrale e interessata da incremento abitativo secondo la pianificazione urbanistica.

Il Tribunale ha poi escluso l’applicabilità del parametro dei 3.300 abitanti di cui all’art. 11 legge n. 27/2012, trattandosi di sede straordinaria istituita a fini pro concorrenziali. Rileva l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio nelle diverse zone, recedendo l’interesse commerciale della ricorrente dinanzi alle esigenze di interesse pubblico. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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