Cambio di cognome concesso in appello: appello improcedibile per carenza di interesse (Cons. Stato n. 6066 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta concessione, in grado di appello, del bene della vita richiesto in primo grado determina la definizione del giudizio senza esame del merito. Occorre distinguere la cessata materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a., dall’improcedibilità, ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La prima ricorre quando l’Amministrazione ritira il provvedimento impugnato con effetti ex tunc; la seconda quando l’effetto del nuovo provvedimento opera solo ex nunc, in esecuzione del decisum di primo grado. Il riconoscimento del bene della vita in favore della parte vittoriosa in primo grado non fa quindi venir meno l’interesse dell’Amministrazione in termini di cessazione della materia, ma rende l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La vicenda riguarda il rigetto, da parte della competente Prefettura, dell’istanza di cambiamento del cognome presentata dall’originaria ricorrente. Il provvedimento di diniego è stato impugnato davanti al TAR Friuli Venezia Giulia, che con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. ha accolto il ricorso, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le Amministrazioni soccombenti hanno proposto appello, deducendo l’inammissibilità del gravame di primo grado per mancata notifica al padre dell’istante, qualificato come controinteressato, e la violazione dell’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000 sotto il profilo della motivazione. Nelle more, la Prefettura ha accolto la nuova istanza e autorizzato il cambio del cognome. L’appellata ha quindi eccepito la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione della sorte del giudizio di appello quando, prima della decisione, l’Amministrazione rilasci il provvedimento richiesto. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui il riconoscimento del bene della vita sopravvenuto in secondo grado in favore della parte vittoriosa in primo grado impone di distinguere due ipotesi, entrambe estranee all’esame del merito.

La prima è la cessata materia del contendere, disciplinata dall’art. 34, comma 5, c.p.a., che si configura quando l’Amministrazione ritira il provvedimento impugnato con effetti ex tunc. La seconda è l’improcedibilità, prevista dall’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., che ricorre quando il nuovo provvedimento spiega effetti soltanto ex nunc. Il discrimine risiede dunque nella efficacia retroattiva o meno dell’atto sopravvenuto.

Il Collegio richiama a sostegno le pronunce di Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2026, n. 1964, id., 1 agosto 2025, n. 6828, id., sez. IV, 14 aprile 2022, n. 2829 e id., 10 marzo 2021, n. 2027. Tali precedenti confermano la scansione tra le due diverse tecniche di definizione del processo.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il cambio di cognome è stato sì decretato dall’Amministrazione, ma non con effetti retroattivi: il nuovo decreto è stato adottato in mera esecuzione del decisum di primo grado. Si ricade pertanto nella seconda delle due ipotesi, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello per chiara sopravvenuta carenza di interesse. Le Amministrazioni, avendo rilasciato il provvedimento invocato, non nutrono più alcun interesse alla coltivazione del gravame.

Il Collegio dispone infine la compensazione delle spese del grado e ordina l’oscuramento delle generalità della parte appellata, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *