L’operatore che non partecipa alla procedura comparativa non può impugnarne gli esiti (TAR Lazio n. 934 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Chi volontariamente e liberamente si astiene dal partecipare a una procedura ad evidenza pubblica, pur avendone titolo, non è legittimato a impugnarne gli esiti, essendo portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione della selezione. Il principio, affermato dall’Adunanza Plenaria n. 4/2018, si applica anche alla procedura di assegnazione di aree portuali disciplinata dall’art. 18 della l. n. 84/1994 e dal d.m. n. 202/2022, avendo tale procedura i caratteri di pubblicità, concorsualità e valutazione comparativa propri delle procedure ad evidenza pubblica. L’istanza di assegnazione di area portuale che presenti lacune contenutistiche essenziali — quali l’errata o parziale sovrapposizione dell’area richiesta con quella già concessa o richiesta da altri — è inammissibile e non emendabile tramite soccorso istruttorio, operando il principio di autoresponsabilità dell’istante. Il provvedimento di archiviazione di tale istanza, avendo natura sostanzialmente vincolata, non è annullabile per violazione di norme sul procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, inclusa l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis e il vizio di incompetenza relativa.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore del settore portuale, presentava all’Autorità di Sistema Portuale un’istanza per il rilascio di una concessione demaniale di un’area nel porto di Gaeta, di circa 7.600 mq. Rimasta inerte l’Amministrazione, la società proponeva ricorso avverso il silenzio. Nelle more del giudizio, l’Autorità adottava un provvedimento di archiviazione dell’istanza, impugnato con motivi aggiunti, unitamente alla relazione istruttoria che aveva formalizzato una proposta di accordo procedimentale in favore di altri due operatori, per la ripartizione di aree in parte coincidenti con quella richiesta dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso originario avverso il silenzio, essendo l’inerzia venuta meno per effetto del sopravvenuto provvedimento di archiviazione. Ha poi scrutinato i motivi aggiunti, ritenendoli inammissibili per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto la proposta di accordo formalizzata nella relazione istruttoria costituiva l’esito di una precedente procedura di assegnazione delle aree portuali, avviata a seguito di un avviso pubblico del 30 settembre 2024, alla quale la ricorrente aveva consapevolmente scelto di non partecipare, pur essendone a conoscenza e pur potendo presentare istanza in concorrenza.
La sentenza richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018, secondo cui la legittimazione all’impugnativa deve essere correlata alla partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla procedura di assegnazione di aree demaniali portuali, in ragione della sua natura concorsuale e comparativa. La circostanza che una porzione non irrilevante dell’area richiesta dalla ricorrente — circa 1.500 mq — coincidesse con quella già richiesta e poi assegnata ad altri operatori nella precedente procedura, ha evidenziato come l’istanza fosse preordinata a rimettere in discussione un assetto ormai consolidato. Non sono state ritenute invocabili le eccezionali fattispecie di legittimazione individuate dall’Adunanza Plenaria, non avendo la ricorrente contestato in radice la decisione di indire la procedura.
In via di mera completezza, il Collegio ha comunque esaminato il merito dei motivi aggiunti, rilevandone l’infondatezza. Il provvedimento di archiviazione è stato qualificato come plurimotivato, sorretto da ragioni autosufficienti: la parziale sovrapposizione dell’area con quella già concessa ad altro operatore e le gravi lacune contenutistiche dell’istanza, relative all’indicazione degli obiettivi di traffico e delle tipologie merceologiche. Tali lacune, non emendabili tramite soccorso istruttorio, integrano l’ipotesi regolamentare di archiviazione diretta delle istanze generiche e indeterminate.
La natura sostanzialmente vincolata del provvedimento ha condotto all’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, rendendo non annullabile l’atto nonostante i dedotti vizi procedimentali: l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, il cui modus procedendi è stato comunque ritenuto satisfattivo della ratio partecipativa, e il vizio di incompetenza relativa del dirigente sottoscrittore, trattandosi di vizio meramente formale irrilevante sul contenuto dispositivo dell’atto. Infondato è risultato anche il motivo concernente la disparità di trattamento, non essendo state fornite prove dell’identità delle situazioni poste a confronto, nonché quello relativo al parere dell’AGCM, puntualmente recepito nella riduzione delle aree e nella motivazione della durata delle concessioni.
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Nota della Redazione
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