Carta del docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1660 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta del docente, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nei termini fissati in motivazione. Accertata l’inottemperanza, la tutela è assicurata mediante la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. I due strumenti sono concorrenti e compatibili con il contenuto pecuniario del giudicato. La penalità è commisurata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare gli importi corrispondenti.
Passata in giudicato la sentenza, notificata ai fini esecutivi e rimasta ineseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo che all’amministrazione debitrice fosse ordinato di provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’amministrazione in data 2 ottobre 2024; è frattanto passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; risulta altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 7 agosto 2025.
L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo — entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza — ad accreditare alla ricorrente, mediante “carta del docente”, l’importo di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati.
Per il caso di persistenza dell’inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.
Il TAR ha inoltre riconosciuto la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola compatibile sia con il contenuto pecuniario del giudicato — richiamando sul punto Cons. Stato, A.P., n. 15 del 2014 — sia con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma è stata stabilita in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio, poste a carico del Ministero secondo soccombenza e distratte a favore dei difensori dicharatisi antistatari, sono state liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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