Divieto di detenzione armi non automatico per il solo episodio venatorio (TAR Calabria n. 163 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non può essere disposto dall’Amministrazione in via automatica a fronte della sola contestazione della fattispecie di reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992, consistente nell’abbattimento di specie non cacciabili. Ai sensi degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., il provvedimento presuppone un apprezzamento concreto sulla personalità del destinatario, idoneo a fondare il pericolo di abuso delle armi. L’assenza di ulteriori e diverse condotte, logicamente e ragionevolmente valutabili, rende il provvedimento carente sotto il profilo istruttorio e insufficientemente motivato. La regola sostanziale impone dunque una valutazione individualizzata, non sostituibile da automatismi sanzionatori.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto ha decretato il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi a suo carico, nonché il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela che ha confermato il divieto. A fondamento dell’atto l’Amministrazione ha posto un unico episodio: un controllo del Comando Gruppo Carabinieri Forestale, nel corso di un servizio di antibracconaggio, aveva portato al rinvenimento di due fringuelli nel contenitore adibito alla raccolta delle cartucce usate.

Da qui il deferimento in stato di libertà per la violazione dell’art. 18, comma 1, legge n. 157/1992, sanzionata dall’art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge, per esercizio dell’attività venatoria mediante abbattimento di specie non cacciabile. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, la falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, dando continuità alla propria giurisprudenza in materia, segnatamente alla sentenza n. 19 dell’8.1.2024, ribadita dalla sentenza n. 306 del 28 aprile 2025, allo stato non superata dalla giurisprudenza di seconde cure.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra contestazione penale e potere prefettizio. A fronte della sola contestazione del reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992, l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre in via automatica il divieto, perché mancava qualsiasi ulteriore e diversa condotta dalla quale desumere logicamente e ragionevolmente il pericolo di abuso delle armi.

Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 10 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 prevede che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata. L’art. 32, comma 1, lett. a), legge n. 157/1992 dispone la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia da uno a tre anni nei casi previsti, mentre il comma 2 ne demanda l’adozione al questore a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l’oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

Ne discende che i provvedimenti impugnati si fondano su un unico episodio venatorio, senza alcun apprezzamento sulla complessiva personalità del ricorrente. Da qui la carenza istruttoria e il difetto di motivazione, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento degli atti gravati. Le peculiarità della controversia hanno giustificato la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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