Porto d’armi, contesto familiare e fatti risalenti giustificano il diniego (TAR Calabria n. 137 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego prefettizio di rilascio della licenza di porto d’armi, e il rigetto dell’istanza di riesame, possono fondarsi su un giudizio di pericolosità ancorato a fatti penali risalenti e al contesto familiare e sociale di riferimento. Il mero decorso del tempo non elide il quadro indiziario, quando gli elementi ostativi non siano stati neutralizzati e risultino anzi aggravati dalla rinnovata istruttoria. L’estinzione del reato per decorso del tempo e il perdono giudiziale non impediscono all’amministrazione di accertare autonomamente il fatto storico e di valutarlo come sintomo di inaffidabilità nell’uso delle armi, non essendo equipollenti alla riabilitazione. La motivazione può essere espressa per relationem al parere dell’organo di polizia, purché il giudizio prognostico sia attuale e congruamente argomentato.

Il Fatto

Con decreto dell’8.5.2013 la Prefettura aveva vietato al ricorrente, allora agente di polizia municipale, il rilascio del porto d’armi. Con istanza del 18.5.2022 l’interessato ne chiese il riesame per ottenere la licenza per uso caccia. La Prefettura comunicò ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 il preavviso di rigetto, richiamando l’informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, e rigettò l’istanza. Il ricorrente impugnò il diniego, con cui veniva oggi contestato anche il provvedimento presupposto del 2013.

Deduceva eccesso di potere per motivazione generica e difetto di istruttoria, valorizzazione di fatti datati e del solo rapporto di parentela, oltre alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per contraddittorio incompleto. Il Ministero dell’Interno si costituì con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 39 R.D. n. 773/1931, che attribuisce al prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Il provvedimento impugnato richiama legittimamente per relationem il parere contrario del Comando Provinciale e gli esiti dell’istruttoria.

La situazione rivalutata appare identica quanto alle vicende penali del ricorrente e aggravata quanto agli elementi prognostici legati al contesto familiare. Il decorso del tempo non ha fatto venir meno il quadro indiziario allora negativamente valutato.

Quanto al perdono giudiziale, la Corte osserva che esso non impedisce, ma anzi impone, alla Prefettura di accertare autonomamente il fatto storico e di considerarlo elemento di valutazione dell’affidabilità. Le vicende penalistiche non tolgono valenza all’esistenza concreta dei fatti illeciti addebitati.

Analogamente, l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. non elide l’accertamento del fatto né il suo valore prognostico. La Corte richiama il principio secondo cui riabilitazione ed estinzione del reato non sono equiparabili, implicando la prima una valutazione di meritevolezza che manca nella seconda.

Il fattore familiare è valorizzato in visione unitaria: non il mero rapporto di parentela, ma le condanne dei figli per reati inerenti armi e munizioni, la convivenza con uno di essi e la condanna del cognato per associazione mafiosa. Le censure sul punto sono reputate non idonee a scalfire il provvedimento,infondate le doglianze sull’omessa valutazione delle memorie endoprocedimentali e sull’asserita necessità di un ulteriore parere. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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