Divieto di sindacare il diritto riconosciuto dal giudicato nell’ottemperanza (TAR Lazio n. 4375 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza, proposta ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., è strumento volto a ottenere l’esecuzione del giudicato e non consente di rimettere in discussione i presupposti del diritto riconosciuto con la sentenza da eseguire. L’accertamento compiuto dal giudice della cognizione, una volta passato in giudicato, non è sindacabile in sede di giudizio di esecuzione. Costituisce condizione dell’actio iudicati la mancata esecuzione delle statuizioni contenute nel provvedimento azionato, la cui sussistenza può essere verificata anche alla luce del comportamento processuale dell’Amministrazione, che non abbia dedotto o contestato alcunché al riguardo. La parziale ottemperanza alla sentenza determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle statuizioni già eseguite. Il mancato versamento del contributo unificato, unitamente alla soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno per la mancata assegnazione di supplenze brevi, nonché al riconoscimento di dieci punti aggiuntivi per l’anno scolastico 2022/2023. Rimasta parzialmente inadempiuta la sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio, il Ministero comunicava di aver corrisposto l’importo risarcitorio, insistendo la ricorrente soltanto per l’attribuzione dei punti aggiuntivi non ancora riconosciuti. La causa veniva trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla statuizione risarcitoria, essendo stato l’importo liquidato dall’Amministrazione successivamente alla notifica del ricorso. Per la parte residua, la domanda di esecuzione è stata accolta, risultando provata la sussistenza dei presupposti per l’actio iudicati ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm..
Il Tribunale ha rilevato che, alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata e delle evidenze documentali depositate, e stante l’assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell’Amministrazione, le statuizioni relative al riconoscimento dei dieci punti per l’anno scolastico 2022/2023 non avevano ancora ricevuto esecuzione. Da tale mancata ottemperanza è stato desunto il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, essendo l’onere ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È stata invece respinta la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ritenendosene sussistenti i presupposti anche in ragione della parziale cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state infine compensate, in considerazione della parziale soccombenza del Ministero e dell’omesso versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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