Interruzione del processo per cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese (TAR Lombardia n. 4001 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, intervenuta nel corso del giudizio, determina l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., in quanto evento che comporta la perdita della capacità processuale della parte. Il giudice, pertanto, non può pronunciarsi nel merito ma deve limitarsi a dare atto dell’interruzione, con conseguente onere delle parti di proseguire o riassumere il giudizio secondo le modalità di cui all’art. 80, commi 2 e 3, cod. proc. amm. La declaratoria di interruzione prescinde da una valutazione circa la fondatezza della domanda e assume carattere meramente ricognitivo dell’evento estintivo della capacità processuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lombardia l’ordinanza di sospensione dei lavori notificata dal Comune di Varese, nonché, con motivi aggiunti, la successiva ingiunzione di demolizione e ripristino. Nel corso del giudizio, la società depositava in atti, in data 20 aprile 2026, la documentazione attestante il proprio scioglimento e la cancellazione dal registro delle imprese, richiedendo quindi, con istanza del 21 aprile 2026, la declaratoria di interruzione del processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminate le evidenze documentali prodotte dalla difesa della società ricorrente, ha rilevato che la cancellazione dal registro delle imprese integra un’ipotesi di perdita della capacità processuale della parte, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., che richiama le disposizioni di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. in tema di interruzione del processo.
L’ordinanza precisa che, a fronte di tale evenienza, il giudice non dispone di alcun margine discrezionale: l’effetto interruttivo consegue automaticamente all’evento estintivo, sicché il Collegio non può fare altro che dare atto dell’interruzione, senza poter entrare nel merito delle domande proposte. Tale soluzione risulta coerente con la natura meramente ricognitiva della declaratoria, che non incide sulla sorte del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ma si limita a registrare il verificarsi di un evento processuale rilevante.
Il Collegio ha quindi richiamato l’art. 80, commi 2 e 3, cod. proc. amm., evidenziando che spetta alle parti, nei termini e con le modalità ivi indicate, proseguire o riassumere il processo contro gli aventi causa della società cancellata, ove ne ricorrano i presupposti. L’ordinanza è stata pronunciata all’esito dell’udienza straordinaria dell’11 giugno 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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