Servizio civile equiparato alla leva nella valutazione dei titoli (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9736 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio civile sostitutivo di quello di leva è equiparato al servizio militare quanto a diritti e va valutato nei pubblici concorsi e nelle selezioni con lo stesso punteggio attribuito ai servizi resi negli impieghi civili presso enti pubblici. La valutabilità del servizio di leva e del servizio civile equiparato non è subordinata alla circostanza che essi siano stati prestati in costanza di rapporto di lavoro, né al previo inserimento nei ruoli. Le previsioni regolamentari che escludono o limitano tale valutazione nelle graduatorie scolastiche sono illegittime e vanno disapplicate. I principi valgono anche per le graduatorie di circolo e di istituto, di natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento.
Il Fatto
Il lavoratore, diplomato perito industriale e obiettore di coscienza, aveva prestato servizio civile sostitutivo di quello militare in un periodo antecedente all’assunzione. Il Ministero non aveva valutato quel servizio ai fini delle graduatorie provinciali di seconda fascia per le supplenze e delle graduatorie d’istituto della classe di concorso di interesse.
Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto la domanda, riconoscendo il punteggio per il servizio civile. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la legittimità dell’attribuzione differenziata dei punteggi e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un’incongruenza del ricorso, che sviluppa le proprie censure con riferimento a un decreto ministeriale relativo al personale ATA, mentre la vicenda riguarda il personale docente e trova disciplina nell’O.M. n. 112/2022 e nel suo allegato, che non prevede alcun punteggio per il servizio militare o civile prestato fuori dal rapporto.
Su questa base il ricorso è inammissibile per non aver colto il decisum, che richiama correttamente il precedente di Cass. n. 8586/2024 e altre pronunce in termini, tra cui Cass. n. 5679/2020, Cass. n. 15127/2021, Cass. n. 15467/2021 e Cass. n. 41894/2021. La conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità integra un’ulteriore ragione di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Nel merito, il servizio civile gode dell’equiparazione al servizio di leva quanto a diritti, in forza dell’art. 6 legge n. 230/1998 e dell’art. 2103 d.lgs. n. 66/2010. L’art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994 stabilisce che il periodo di servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo sono validi a tutti gli effetti, mentre l’art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 prevede che i periodi di effettivo servizio militare siano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
La Corte ribadisce la lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050: il comma 2 non limita il comma 1, ma lo specifica, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di rapporto sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione sarebbe illogica e contraria al principio dell’art. 52, comma 2, Cost., secondo cui chi è chiamato a un servizio nell’interesse della nazione non deve subire la perdita della sua utile valutazione.
Si afferma inoltre che l’art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, qualificabili come selezioni lato sensu concorsuali perché aperte a una pluralità di candidati in competizione. Da ciò deriva la disapplicazione, per illegittimità, della previsione regolamentare che consentiva la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto. Tali principi valgono anche per le graduatorie di circolo e di istituto. La sentenza impugnata è pertanto conforme a diritto e va confermata, con condanna alle spese del soccombente e accoglimento dell’istanza di distrazione.
Nota della Redazione
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