Sanzione reale e acquisizione al patrimonio comunale per l’abuso edilizio del proprietario (TAR Toscana n. 565 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni edilizie del ripristino e dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale hanno carattere reale e sono legittimamente disposte anche nei confronti del proprietario del bene che non sia autore materiale dell’abuso. L’esonero dall’acquisizione richiede la prova inequivocabile della completa estraneità all’opera o dell’attivazione, con gli strumenti dell’ordinamento, per impedirla una volta conosciuta. L’acquisizione gratuita costituisce sanzione autonoma rispetto all’ordine di ripristino, poiché sanziona anche l’inottemperanza all’ingiunzione. Nel giudizio amministrativo di impugnazione dell’ordinanza di ripristino, la pronuncia di assoluzione penale perché il fatto non sussiste non produce effetto vincolante, operando in quella sede il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e in sede amministrativa quello del più probabile che non.
Il Fatto
Due società impugnavano davanti al TAR Toscana l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell’ampliamento di alcune strade forestali mediante movimenti di terra, taglio a raso di essenze arboree e realizzazione di piazzali, in assenza di titolo edilizio e paesaggistico. Il provvedimento era stato emesso nei confronti delle proprietarie delle particelle interessate e della società indicata come esecutrice dei lavori, con avviso che, in caso di inottemperanza, le aree sarebbero state acquisite gratuitamente al patrimonio comunale e sarebbe stata irrogata una sanzione pecuniaria. Il Comune aveva poi adottato tre successive ordinanze di proroga dei termini, anch’esse impugnate con motivi aggiunti.
Le ricorrenti contestavano la responsabilità ascritta al solo proprietario, la genericità dell’istruttoria, l’insufficienza delle indicazioni sulle modalità del ripristino, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’efficacia ostativa del sequestro penale apposto sull’area.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, il Collegio ha respinto le censure fondate sulla dedotta estraneità del proprietario. Le sanzioni edilizie operano sul piano reale e colpiscono il bene indipendentemente dall’accertamento di dolo o colpa; il proprietario può sottrarsi all’acquisizione solo dimostrando la propria completa estraneità all’opera o l’attivazione concreta per impedirla. Nel caso esaminato tale prova non era stata offerta, non risultando alcuna iniziativa della società nei confronti di chi aveva materialmente eseguito gli interventi.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è sanzione autonoma rispetto all’ordine di demolizione, non derivando dalla sola commissione dell’abuso ma segnatamente dalla mancata ottemperanza all’ingiunzione, con funzione di deterrenza e di effettività del ripristino. Ha inoltre escluso profili di contrasto con il diritto di proprietà, trattandosi di conseguenza oggettivamente incidente su di esso e giustificata dall’inerzia del proprietario consapevole dell’abuso.
Quanto all’istruttoria, il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione abbia individuato in modo puntuale l’identità degli abusi, la loro entità e l’ampiezza delle aree, allegando planimetrie; ha quindi giudicato infondate le censure sulla genericità dei provvedimenti. Analogamente ha ritenuto non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata di repressione degli abusi edilizi.
Sulla rilevanza della pronuncia penale di assoluzione, il Collegio ha osservato che essa si fonda sul criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, mentre nel giudizio amministrativo opera il criterio del più probabile che non, da ritenersi raggiunto. Sulle censure relative alla carenza di indicazioni esecutive e all’assenza di titolo di proprietà, il Collegio ha chiarito che il titolo che legittima l’esecuzione del ripristino è la stessa ordinanza, diretta all’esecutore anche non proprietario. Infine, quanto al sequestro penale, ha confermato che esso determina solo una temporanea inefficacia dell’ordine, non la nullità del provvedimento.
Nota della Redazione
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