Concorso pubblico: rettifica di graduatoria senza autonoma lesività se priva di effetti sulla posizione del ricorrente (TAR Lazio n. 13139 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica di una graduatoria concorsuale che non incide sulla posizione del partecipante è atto meramente consequenziale rispetto alla graduatoria definitiva e difetta di autonoma lesività, sicché è automaticamente travolta dall’eventuale annullamento di quest’ultima. L’atto immediatamente lesivo è il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, che deve essere impugnato nel termine di decadenza di cui all’art. 29 cod. proc. amm.; è pertanto inammissibile il ricorso proposto unicamente avverso il successivo provvedimento di rettifica. L’omessa notificazione del gravame ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., determina l’inammissibilità del ricorso, senza che la successiva integrazione del contraddittorio possa sanare la tardività, ove l’atto sia privo di autonoma lesività.
Il Fatto
Una candidata partecipava alla procedura riservata per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, riservata a coloro che avevano preso parte alla precedente selezione di cui al D.D.G. n. 1259/2017. Non avendo raggiunto nella prova scritta il punteggio minimo di 60 punti, la ricorrente non era inserita nell’elenco degli ammessi al corso intensivo. Dopo la correzione di un singolo quesito, disposta con avviso del 29 maggio 2024, il suo punteggio era stato incrementato di un punto, ma non risultava comunque sufficiente per il superamento della soglia. La ricorrente impugnava gli atti, deducendo l’erroneità di alcuni quesiti somministrati e la necessità di un riesame complessivo, articolando motivi aggiunti avverso la graduatoria rettificata del 19 agosto 2024 e avverso i successivi decreti di approvazione e rettifica della graduatoria definitiva, pubblicati il 18 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato in via preliminare l’inammissibilità del primo atto per motivi aggiunti, proposto avverso la graduatoria rettificata del 19 agosto 2024, per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.: la ricorrente aveva citato in giudizio la sola Amministrazione, pur essendo noto l’elenco dei soggetti inseriti in graduatoria. La successiva intimazione di una controinteressata, effettuata con il secondo atto per motivi aggiunti del 16 febbraio 2026, non poteva sanare la tempestività dell’incombente, atteso che la graduatoria rettificata del 18 dicembre 2025 era atto privo di autonoma lesività, essendo stata emessa in esecuzione di pronunce giurisdizionali medio tempore intervenute.
Il Tribunale ha altresì rilevato che l’impugnazione della graduatoria rettificata del 19 agosto 2024 era comunque inammissibile per carenza originaria di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.: si trattava di un provvedimento meramente correttivo della prima graduatoria del 9 agosto 2024, atto questo autonomamente ed immediatamente lesivo, non tempestivamente impugnato entro i termini di decadenza di cui all’art. 29 cod. proc. amm. La rettifica che non incide sulla posizione del ricorrente è atto consequenziale, travolto solo per effetto dell’annullamento della graduatoria definitiva, che costituisce l’unico atto da impugnare.
Le medesime conclusioni hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale, dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo stati ritualmente impugnati i provvedimenti conseguenti. Il secondo atto per motivi aggiunti, con cui era stata gravata per la prima volta anche l’originaria graduatoria del 9 agosto 2024, è stato parimenti dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto volto avverso provvedimenti privi di autonoma lesività, e in parte irricevibile per tardività.
Per mera completezza espositiva, il Collegio ha evidenziato che il gravame sarebbe stato comunque infondato nel merito: con riferimento ai quesiti contestati, non emergeva un principio di prova sulla loro erroneità, né una manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. La risposta considerata corretta dalla Commissione appariva l’unica sicuramente corretta, mentre le altre configuravano meri distrattori, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato. La valutazione era stata confermata anche dal Consiglio di Stato in sede cautelare, escludendo evidenti vizi di logicità degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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