Diniego causa di servizio legittimo per artrosi idiopatica non provata (TAR Calabria n. 75 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che per eccesso di potere nelle forme della assenza di motivazione, della manifesta irragionevolezza ovvero della mancata considerazione di circostanze di fatto idonee a incidere sulla valutazione conclusiva. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il ricorrente deve allegare e provare specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non essendo sufficiente il generico riferimento allo svolgimento dell’attività lavorativa ordinaria. Il Comitato di verifica, quale organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è privo di legittimazione passiva, perché il suo parere costituisce mero atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio, presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie, con conseguente corresponsione dell’equo indennizzo. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, preso atto del verbale della Commissione Medica Ospedaliera, esprimeva parere negativo, rilevando che una delle infermità allegate non risultava riscontrata e che l’altra non poteva ritenersi dipendente da fatti di servizio.
Con decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri la domanda veniva respinta in conformità al parere. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo l’illogicità della valutazione del Comitato e producendo perizia di parte a sostegno del nesso eziologico. Si costituivano il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, incardinato presso di esso, è privo di legittimazione nella controversia sul diniego di dipendenza da causa di servizio, poiché il parere reso è un mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva, che discende dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito.
Il Collegio può poi prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, attesa l’infondatezza nel merito.
Sul piano sostanziale, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudizio del Comitato di verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e dati di esperienza. Esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze di fatto rilevanti. Nel caso concreto, la valutazione del Comitato risulta ampiamente motivata: in assenza di episodi traumatici specifici, i processi artrosici sono considerati idiopatici ed endogeni, sintomo di invecchiamento articolare, mentre l’esposizione a fattori climatici o perfrigeranti incide solo sull’acutizzarsi della sintomatologia dolorosa, non sul processo degenerativo.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente ha opposto un generico riferimento al servizio prestato, senza indicare episodi specifici che avrebbero potuto consentire di delibare sull’attendibilità tecnica della valutazione. La perizia di parte è inoltre contraddittoria, laddove assume che il sovraccarico funzionale derivi anche da attività motoria senza adeguata preparazione muscolare.
Il Collegio applica quindi il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, vanno allegati specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non rilevando circostanze generiche quali disagi, fatiche e stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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