Sanzioni amministrative: motivazione e onere della prova della colpa (Cass. civ. Sez. II n. 7448 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito è limitato al minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente o in contraddizioni irriducibili. L’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, sicché non spetta all’amministrazione provare il dolo o la colpa, ma al trasgressore dimostrare di avere agito senza colpa. I vizi di motivazione relativi alle difese presentate in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, poiché il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto e non l’atto. La mancata contestazione immediata è consentita dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981, purché intervenga entro novanta giorni dall’accertamento.

Il Fatto

La Prefettura di Lecce ha irrogato nei confronti del ricorrente una sanzione amministrativa di euro 3.444 per avere, in concorso con altre persone, ostacolato la libera circolazione veicolare al fine di impedire il transito di automezzi adibiti al trasporto di ulivi espiantati da un cantiere. Contestata la violazione dell’art. 1-bis, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 1948, il trasgressore ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di pace, che ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento.

Il Tribunale di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello della Prefettura, ritenendo provata la condotta e sussistente l’elemento soggettivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, resistito con controricorso dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo del controllo sulla motivazione. Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità è circoscritto al minimo costituzionale, che le Sezioni Unite n. 8038 del 2018 hanno individuato nella mancanza assoluta di motivazione o nella motivazione apparente o contraddittoria in modo irriducibile. Il Tribunale ha argomentato l’accoglimento dell’appello con motivazione sufficiente, non censurabile in questa sede.

Quanto alla contestazione dell’efficacia di prova legale del verbale redatto a seguito della visione di una registrazione video, la Corte osserva che, a prescindere da tale efficacia, il giudice di merito ha ritenuto provata la condotta sulla base delle videoriprese, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito prova contraria, limitandosi a sottolineare la dinamicità della situazione.

Il profilo centrale attiene all’elemento soggettivo. La Corte richiama l’orientamento risalente secondo cui l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 richiede la coscienza e volontà della condotta, ma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato, riservando al trasgressore l’onere di provare di avere agito senza colpa. Il richiamo è a Cass. n. 1142 del 1999 e, da ultimo, a Cass. n. 24386 del 2023. Non era dunque l’amministrazione a dover provare il dolo o la colpa, ma il ricorrente a dimostrare la propria estraneità soggettiva.

La Corte affronta poi i motivi sulla motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, che si assumeva carente nel riscontro delle memorie difensive e basata su mero rinvio ad altro atto. In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, i vizi di motivazione sulle difese amministrative non comportano la nullità del provvedimento, perché il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto e non l’atto, con cognizione piena del giudice (così Cass. n. 12503 del 2018; Sezioni Unite n. 1786 del 2010). Quanto alla mancata contestazione immediata, l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 la consente quando non sia possibile, purché nel termine di novanta giorni.

Infine, sul motivo relativo ai nova in appello, la Corte conferma la valutazione del Tribunale: la Prefettura non ha introdotto fatti nuovi, ma ha preso posizione su questioni giuridiche già oggetto di valutazione, e il profilo del dolo specifico era già stato considerato dal giudice di primo grado. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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