Esenzione IMU Forze Armate e Polizia non retroagisce all’anno 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 22593 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall’art. 13, comma 7, lett. d, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore del personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, con riguardo alla proprietà di un unico immobile destinato ad abitazione e non concesso in locazione, opera con decorrenza dall’1 luglio 2013 e non può trovare applicazione prima di tale data. Deve escludersi, sotto tale profilo, un’illegittimità costituzionale delle citate disposizioni per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., giacché nessuna norma di rango costituzionale consente di giustificare l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento determinato, non essendo configurabile un’illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole rispetto alla disciplina generale del tributo considerato.

Il Fatto

Il contribuente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato tre avvisi di accertamento notificati dal Comune per l’ICI relativa agli anni 2010 e 2011 e per l’IMU relativa all’anno 2012, con riguardo all’abitazione di proprietà. I due avvisi ICI sono stati annullati in autotutela; è rimasta controversa la pretesa IMU per il 2012.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, escludendo i requisiti dell’abitazione principale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inapplicabilità dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale al personale delle Forze Armate e di Polizia e l’illegittimità costituzionale della decorrenza dell’agevolazione dall’1 luglio 2013.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina IMU sull’abitazione principale. Nella formulazione originaria rilevavano soltanto la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore; il riferimento al nucleo familiare è stato introdotto dall’art. 4, comma 5, lett. a, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16. Il giudice di legittimità richiama la Corte cost. n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui pretendevano la residenza e la dimora anche del nucleo familiare, ripristinando il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale dei coniugi che, per necessità della vita, abbiano stabilito altrove la propria residenza.

Su questa premessa si innesta la questione specifica. L’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013 ha previsto che non siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per l’IMU, con riguardo a un unico immobile non concesso in locazione, posseduto dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, stabilendo che per l’anno 2013 la disposizione si applichi a decorrere dall’1 luglio. La norma è stata confermata dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 e recepita, per il Comune, dal regolamento in materia di IMU.

Il ricorrente ha chiesto l’estensione del beneficio all’anno 2012, sollecitando un incidente di legittimità costituzionale. La Corte ritiene l’agevolazione espressamente riconosciuta a categorie limitate di pubblici dipendenti con tassativa decorrenza dall’1 luglio 2013, in deroga eccezionale ai presupposti tipici dell’esenzione, in ragione della mobilità connaturata alle funzioni svolte. Se ne deve quindi escludere la fruibilità per il 2012.

Il Collegio aggiunge che la promozione di un incidente di costituzionalità su una norma di agevolazione, al solo fine di conseguirne la decorrenza retroattiva, si infrange contro l’insindacabile discrezionalità del legislatore nel fissare requisiti, condizioni, modalità e termini dei benefici fiscali. I principi di ragionevolezza e proporzionalità non consentono di vulnerare tale discrezionalità, non essendo configurabile un’illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole. La Corte osserva infine che un’eventuale esenzione avrebbe postulato l’osservanza dell’obbligo dichiarativo, nella specie neppure dedotta. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli obblighi in materia di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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