Fideiussione autonoma: l’omesso confronto con la ratio decidendi rende inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 12789 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in violazione del principio di specificità dei motivi, non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare censure già esaminate nel merito o a contrapporre una diversa ricostruzione in fatto e in diritto, senza dedurre idonei argomenti atti a contrastare le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione. L’inammissibilità dei singoli motivi di impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso. La mancata contestazione del criterio di collegamento di cui all’art. 20 c.p.c. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo preclude la successiva eccezione di incompetenza territoriale, dovendosi intendere il motivo di appello, che non riporti la statuizione impugnata e gli argomenti spesi dal primo giudice, come mera reiterazione dell’eccezione già respinta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano aveva ingiunto a una società e al suo legale rappresentante il pagamento, in favore di una compagnia di assicurazioni, della somma di euro 166.771,11, oltre interessi e spese, in forza di una polizza fideiussoria. Con atto di opposizione, gli ingiunti avevano eccepito, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice adito, la prescrizione dei diritti derivanti dalla garanzia, la liberazione del garante ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c. e la nullità della polizza per vizi di forma.
Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione, inquadrando il rapporto come contratto autonomo di garanzia. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1097/2023, rigettava l’appello proposto dagli originari opponenti, confermando integralmente la decisione di prime cure. Avverso tale sentenza, gli stessi proponevano ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In relazione al primo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 342 c.p.c. in materia di eccezione di incompetenza territoriale, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano svolto alcuna idonea censura avverso la statuizione della corte distrettuale, omettendo di riportarla nei suoi passaggi fondamentali e di confrontarsi con gli argomenti spesi a sostegno del rigetto dell’eccezione, tra cui la non invocabilità del foro del consumatore.
Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2952 e 1901 c.c. in tema di prescrizione, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non si erano confrontati con la ragione posta dalla corte di merito a fondamento della decisione. Quest’ultima aveva escluso l’applicabilità del termine annuale di prescrizione previsto dalla clausola contrattuale, trattandosi di contratto atipico, la cui disciplina non poteva essere mutuata dal contratto assicurativo, in ragione della causa concreta del negozio, che rende l’obbligazione esigibile non già per il verificarsi di un rischio, ma per l’esercizio del diritto potestativo del creditore garantito, richiamando il principio di cui a Cass. 16283/2015 e Cass. Sez. 3, n. 15904 del 2009.
Con riferimento ai motivi terzo, quarto e quinto, la Corte ha ribadito il medesimo principio. I ricorrenti avevano dedotto vizi di omessa pronuncia e violazione degli artt. 1949, 1956 e 1957 c.c., nonché della normativa antitrust, ma le censure erano state formulate in modo generico, contrapponendo una diversa ricostruzione fattuale all’accertamento del giudice di merito, senza evidenziare per tabulas il vizio processuale dedotto né contrastare specificamente la ratio decidendi.
La Corte ha, infine, dichiarato inammissibili anche i motivi sesto e settimo, concernenti rispettivamente la violazione dell’art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove e la nullità della polizza per difetto di sottoscrizione. Nel primo caso, è stata rilevata la mancanza di deduzioni su come sarebbe stato violato il principio di valutazione delle prove, il cui scrutinio è limitato a specifiche ipotesi; nel secondo, la mancata contestazione delle ragioni in fatto della sentenza, che avevano accertato la presenza della firma dell’agente sulla copia prodotta.
All’inammissibilità dei singoli motivi è conseguita l’inammissibilità del ricorso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e a una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., liquidata in euro 7.000,00, per avere agito con colpa grave, nonché alla restituzione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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