Sanzioni Banca d’Italia agli amministratori non esecutivi e dovere di agire informati (Cass. civ. Sez. II n. 21142 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 TUB per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell’art. 6 CEDU, non essendo equiparabili, quanto a tipologia, severità e incidenza, a quelle irrogate dalla CONSOB per manipolazione del mercato. Il procedimento sanzionatorio davanti alla Banca d’Italia non partecipa della natura giurisdizionale del processo, né è direttamente applicabile l’art. 24 e l’art. 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo davanti al giudice, innanzi al quale l’incolpato impugna il provvedimento con pieno contraddittorio. Gli amministratori, anche non esecutivi, di società bancarie sono titolari di un dovere di agire in modo informato particolarmente pregnante, non rimesso alle segnalazioni degli organi delegati, dovendo possedere costante conoscenza del business bancario e attivarsi in presenza di segnali d’allarme percepibili da un amministratore diligente.

Il Fatto

Con provvedimento del 12 gennaio 2016 la Banca d’Italia irrogava al ricorrente, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale, la sanzione amministrativa pecuniaria di 33.000,00 euro. Gli addebiti riguardavano carenze nell’organizzazione dei controlli interni con riferimento alla gestione del rischio di credito e al patrimonio, nonché l’omessa segnalazione all’organo di vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdite.

Il provvedimento veniva opposto davanti alla Corte di appello di Roma, che con sentenza n. 4110/2018 respingeva integralmente l’opposizione. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, dolendosi, tra l’altro, della mancata assimilazione della sanzione a quella penale e della violazione del principio del contraddittorio, della carenza e contraddittorietà della motivazione, dell’erronea valutazione dei doveri degli amministratori e dell’incongruità della sanzione. La Banca d’Italia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ribadito che le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia, perseguono interessi collettivi e si pongono quali organi giustiziali, non equiparabili agli organi di giustizia in senso proprio. Il procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 262 del 2005 non partecipa della natura giurisdizionale del processo, con la conseguenza che non è violato l’art. 6, par. 1, CEDU, ben potendo l’incolpato esercitare i diritti di difesa nella successiva fase di opposizione. È stata altresì esclusa la diretta applicabilità degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo davanti al giudice, richiamando sul punto Cass. n. 16157/2020 e Cass. n. 8237/2019.

La Corte ha poi precisato, richiamando Cass. n. 3656/2016 e Cass. n. 24850/2019, che le sanzioni ex art. 144 TUB non sono equiparabili a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell’art. 187 ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno natura sostanzialmente penale né pongono un problema di compatibilità con le garanzie dell’art. 6 CEDU, come affermato da Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014.

Anche il terzo e il quarto motivo, esaminati unitariamente, sono stati respinti. La Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente o strutturata per relationem, avendo la Corte territoriale condiviso i passaggi del provvedimento sanzionatorio con argomentazioni autonome e approfondite. Nel merito, è stato richiamato il principio, espresso da Cass. n. 2737/2013 e Cass. n. 22848/2015, secondo cui nell’attività bancaria l’art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385/1993 e le istruzioni di vigilanza sanciscono doveri pregnanti in capo ai componenti del consiglio di amministrazione, anche privi di deleghe. Essi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e a impedire possibili violazioni, non essendo il loro dovere rimesso alle segnalazioni degli amministratori delegati.

La Corte ha individuato il fondamento normativo del dovere negli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., sottolineando come l’ambito della diligenza dei consiglieri non sia mutato dopo la riforma del diritto societario. È stato poi evidenziato che la Corte territoriale ha accertato plurime omissioni in capo al ricorrente, in particolare la mancata attivazione per evitare il rischio di liquidità e la rischiosità del portafoglio, nonché l’omessa comunicazione sulle operazioni con parti correlate in base all’art. 2391 c.c.

Quanto all’elemento psicologico, è stato ribadito che, integrata la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa dell’art. 3 della legge n. 689/1981, l’onere di provare di aver agito senza colpevolezza. Il quinto motivo, relativo alla misura della sanzione, è stato dichiarato inammissibile o comunque infondato, essendo la congruità valutata dalla Corte di appello in modo adeguato. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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