Sanzioni cave: legittima la determina comunale sui criteri di quantificazione (Cons. Stato n. 10464 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le leggi regionali che prevedono sanzioni amministrative non sostanzialmente punitive possono rinviare ad atti sublegislativi per l’integrazione del precetto, purché sia garantita la conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie, in forza della riserva relativa di legge ex art. 23 Cost. Il Comune, titolare del potere di vigilanza e di applicazione delle sanzioni in materia di cave e torbiere, può adottare una determina dirigenziale che individui le modalità pratiche di applicazione del criterio legislativo della quantità e del valore del materiale estratto, senza introdurre un criterio nuovo. Tale atto non invade la competenza del Consiglio comunale, non rientrando la materia regolamentare tra quelle tassativamente elencate dall’art. 42 d.lgs. n. 267/2000. Le percentuali presuntive ivi stabilite non integrano una presunzione assoluta e non precludono l’istruttoria sul caso concreto.
Il Fatto
Alcune società esercenti attività estrattiva nel bacino travertinifero di un Comune del Lazio hanno impugnato la determina dirigenziale con cui l’ente locale ha articolato le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa regionale in materia di cave, individuando percentuali medie di materiale utile, frantumato e di scarto, nonché il valore unitario degli stessi e la misura del 20% quale utile d’impresa. Le ricorrenti hanno impugnato, in via derivata, anche il verbale di accertamento emesso nei confronti di una di esse.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. Le società hanno proposto appello, dolendosi dell’irricevibilità dichiarata per alcune domande, dell’incompetenza del dirigente, della violazione della riserva di legge e dei principi di gradualità e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e dal consolidato orientamento secondo cui la piena conoscenza dell’atto rileva non per l’integrale contenuto, ma per la percezione della sua esistenza e dei profili di lesività; conferma quindi l’irricevibilità delle domande di tre società, che avevano conosciuto gli atti con i verbali di accertamento ben prima della notifica del ricorso. L’istituto dei motivi aggiunti propri ex art. 43 cod. proc. amm. vale, secondo la Corte, a confermare la correttezza sistematica di tale lettura.
Sul merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la l. n. 689/1981 disciplina in via generale le sanzioni amministrative; per quelle non sostanzialmente punitive il fondamento costituzionale è nell’art. 23 Cost., che tollera margini di integrazione da parte di fonti secondarie, purché la legge non resti sullo sfondo. La competenza a prevedere sanzioni «accede alle materie sostanziali», secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata.
La Corte ritiene che il Comune abbia esercitato correttamente il proprio potere. L’art. 23, comma 3, l.r. n. 17/2004 affida al Comune la vigilanza; l’art. 28 e l’art. 182 l.r. n. 14/1999 gli attribuiscono l’applicazione delle sanzioni. La determina impugnata non ha introdotto un criterio diverso da quello legislativo, ma ha dato pratica applicazione al parametro della quantità e del valore del materiale estratto, per ovviare alle oggettive difficoltà di misurazione del materiale scavato abusivamente.
Quanto alla competenza consiliare, la materia regolamentare non figura tra quelle tassativamente indicate dall’art. 42 d.lgs. n. 267/2000. Le censure sulla congruità delle percentuali sono inammissibili perché investono scelte di merito amministrativo e non sono supportate da prova idonea. Né rilevano le perizie giurate depositate ai fini del contributo ambientale, attenendo a fasi e finalità diverse. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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