Accordo sindacale e obbligo di assumere: natura programmatica e diritti del terzo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9469 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo sindacale con cui un’azienda si impegna ad assumere un numero predeterminato di lavoratori, senza individuare nominativamente i beneficiari e rimettendo la selezione a criteri attinenti alle esigenze del proprio progetto industriale, ha natura programmatica e non gestionale. Tale accordo, in quanto atto negoziale interprivato ai sensi dell’art. 1372 c.c., non configura un contratto a favore di terzo qualora i beneficiari dell’obbligo di assunzione non siano specificamente individuati o individuabili. Ne consegue che i singoli lavoratori, estranei all’accordo, non acquisiscono una posizione di diritto soggettivo perfetto all’assunzione, azionabile ai sensi dell’art. 2932 c.c., ma solo un interesse di fatto alla corretta esecuzione dell’impegno programmatico.
Il Fatto
Alcuni piloti, già dipendenti di compagnie aeree in crisi, convenivano in giudizio la società subentrante, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad essere assunti con qualifica di comandante e la pronuncia costitutiva del contratto di lavoro ex art. 2932 c.c., previa declaratoria di violazione degli obblighi a contrarre assunti con accordi sindacali e con un accordo quadro governativo. La domanda si fondava sull’assunto che la società si fosse impegnata ad assumere un numero minimo inderogabile di piloti e che i ricorrenti, in ragione della loro anzianità, avessero diritto a rientrare in tale contingente.
La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo che gli accordi avessero natura programmatica e non attributiva di diritti soggettivi in capo ai singoli lavoratori, terzi rispetto all’accordo. I piloti proponevano allora ricorso per cassazione, articolando sedici motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli in gran parte inammissibili. Un primo gruppo di censure, concernenti la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito travisamento della domanda, è stato ritenuto carente sotto il profilo del requisito di specificità e autosufficienza. La Corte ha ricordato che la deduzione dell’error in procedendo esige che la parte riporti integralmente nel ricorso gli atti e i documenti necessari a individuare con precisione i termini del vizio, senza rinvii per relationem agli atti della fase di merito.
Con riguardo ai motivi incentrati sulla violazione dei canoni ermeneutici, la Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o per vizi di motivazione. A tale finitura, il ricorrente ha l’onere di trascrivere il testo integrale della pattuizione, specificando i canoni violati e le ragioni dello scostamento, onere non assolto nel caso di specie.
Quanto alle censure inerenti alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e all’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ne ha rilevato la carenza di interesse, in quanto dirette a contrastare una ratio decidendi secondaria. L’inammissibilità di quelle principali, infatti, lascia intatta l’autonoma e assorbente ragione della decisione, fondata sulla natura programmatica degli accordi e sulla conseguente insussistenza di un diritto soggettivo in capo ai lavoratori terzi.
La Corte ha infine riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, e ha condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna controricorrente.
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Nota della Redazione
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