Ricorso inammissibile per difetto di interesse al raffronto con la sentenza di (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17064 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità rileva esclusivamente la correttezza della soluzione adottata dal giudice d’appello, la cui sentenza, confermativa o di riforma, si sostituisce integralmente a quella di primo grado. Il ricorrente è pertanto privo di interesse a operare un raffronto tra la decisione di appello e quella del Tribunale, poiché oggetto del controllo è solo la conformità a diritto delle conclusioni cui è pervenuto il giudice dell’impugnazione. La censura che, sotto l’apparente deduzione di un vizio motivazionale, miri a ottenere un riesame del giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare è inammissibile, restando quel vaglio riservato al merito. La Corte, ove sussistano ragioni che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della ragione più liquida, dall’esaminare le questioni processuali sulla regolarità del contraddittorio.

Il Fatto

Un docente a tempo determinato in servizio presso un istituto tecnico commerciale impugnava dinanzi al Tribunale la sanzione disciplinare della censura, inflittagli dal dirigente scolastico per aver rivolto un epiteto offensivo a un alunno. Il primo giudice rigettava la domanda; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 637 del 29 luglio 2021, confermava la decisione, ritenendo provato il fatto contestato e adeguatamente motivato l’atto sanzionatorio.

Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e assumeva che il giudice di appello non si fosse avveduto che il Tribunale aveva fondato la conferma della censura su due distinti insulti, e non su uno solo. Il Ministero restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione processuale: nel giudizio di cassazione il Ministero è stato evocato in modo invalido, perché il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale e non presso l’Avvocatura Generale. Rileva però che non vi è luogo a disporre la rinnovazione, poiché sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso e opera il principio della ragione più liquida, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Nel merito, il motivo è dichiarato inammissibile per una ragione assorbente: esso non si confronta con il decisum, che è costituito soltanto dalla sentenza di secondo grado. La Corte ribadisce che la sentenza di appello, confermativa o di riforma, si sostituisce integralmente a quella di primo grado, sicché nel giudizio di cassazione rileva solo la correttezza della soluzione adottata dal giudice dell’impugnazione.

Ne deriva che il ricorrente non ha alcun interesse a operare il raffronto tra la decisione d’appello e quella del Tribunale: ciò che conta è accertare se siano conformi a diritto le conclusioni alle quali il giudice dell’impugnazione è pervenuto sulla questione controversa. La sentenza di appello, unica oggetto di impugnazione, circoscrive l’addebito alla sola espressione offensiva rivolta a un alunno e ne afferma il pieno riscontro istruttorio, la sussumibilità nella censura prevista dal codice disciplinare per la violazione dei doveri inerenti alla funzione docente e la congruità rispetto all’addebito.

La motivazione, opportunamente concisa, è giudicata congrua e adeguata. La censura, sotto l’apparente formulazione di un vizio di legittimità, mira in realtà a conseguire inammissibilmente un riesame del vaglio di proporzionalità compiuto dal giudice di merito, non più sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con nulla per le spese di legittimità essendo l’amministrazione rimasta intimata, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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