Avvocati sottosoglia: confermato l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ma niente sanzioni civili per il periodo pregresso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8034 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, ai sensi dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, grava anche sul professionista iscritto all’albo che, per mancato raggiungimento della soglia reddituale, non è iscritto alla Cassa professionale e versa esclusivamente il contributo integrativo, non idoneo a costituire una posizione previdenziale. L’unico versamento rilevante per escludere l’obbligo è quello cui consegue una correlata prestazione previdenziale. La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, come differito da norma regolamentare, e la mancata compilazione del quadro RR non integra automaticamente l’occultamento doloso del debito. Per gli avvocati “sottosoglia”, l’obbligo contributivo resta fermo, ma è dichiarato il diritto all’esonero dalle sanzioni civili per il periodo anteriore al 6 luglio 2011.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, aveva confermato la legittimità dell’avviso di addebito con cui l’INPS richiedeva a un avvocato il versamento dei contributi alla Gestione separata per l’anno 2009. Il professionista, pur iscritto all’albo, non aveva raggiunto la soglia reddituale minima per l’iscrizione alla Cassa Forense ed era rimasto obbligato al solo versamento del contributo integrativo. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, disattendendo l’eccezione di prescrizione dei contributi e applicando le sanzioni per evasione contributiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha confermato l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dando continuità al proprio consolidato orientamento. La disciplina previdenziale, come interpretata dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, pone il rapporto tra previdenza categoriale e Gestione separata in termini di complementarità e non di alternatività, essendo funzionale al principio di universalizzazione della copertura assicurativa. L’unico versamento che esclude l’iscrizione è quello soggettivo, cui consegue la costituzione di una posizione previdenziale, e non quello integrativo, di natura solidaristica.
Con riguardo alla prescrizione, la Corte ha enunciato che il termine decorre dalla scadenza del versamento contributivo, assumendo rilievo anche il differimento disposto dal d.P.C.m. del 10 giugno 2010, che ha natura regolamentare e posticipa il dies a quo senza modificare la durata della prescrizione. L’atto interruttivo del 30 giugno 2015 è stato quindi ritenuto tempestivo. La Corte ha inoltre precisato che la mancata compilazione del quadro RR non determina un automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso, essendo tale accertamento riservato al giudice di merito.
Sul regime sanzionatorio, la Corte ha applicato la sentenza Corte cost. n. 104 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, nella parte in cui non esonera gli avvocati “sottosoglia” dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione nel periodo precedente l’entrata in vigore della norma. Trattandosi di sentenza di accoglimento, la norma cessa di efficacia per tutti i rapporti non ancora esauriti, con la conseguenza che, per l’anno 2009, nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili.
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Nota della Redazione
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