Doppia conforme e inammissibilità della censura sull’avvenuta notifica della cartella (Cass. civ. Sez. L n. 24260 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile quando la decisione sia sorretta da doppia pronuncia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c. In tale evenienza, la censura può essere proposta solo nei limiti del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e cioè per l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti. L’aggiunta, da parte del giudice di appello, di argomenti ulteriori a sostegno della statuizione già assunta in primo grado non esclude l’operatività della preclusione della doppia conforme.
Il Fatto
La Cerrone Legnami S.r.l. ha proposto opposizione avverso una comunicazione dell’INPS concernente il pagamento di contributi omessi per lavoratori agricoli, contestando la notifica della cartella esattoriale presupposta. Il Tribunale ha respinto l’opposizione, ritenendo provata la notifica della cartella in data 6 marzo 2009. La Corte d’appello di Campobasso ha confermato la decisione, rilevando che l’avvenuta notifica era stata ammessa dalla stessa società in un precedente giudizio e accertata dalle relative sentenze. La società ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. I tre motivi di censura, pur formalmente rubricati come violazione di legge (art. 2734 c.c.) e vizio di motivazione, si risolvono in realtà nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello in ordine all’avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 6.3.2009.
La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su due elementi: l’ammissione con valore confessorio contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio n. 922/11, in cui la stessa società dava atto della notifica; e l’accertamento compiuto dalle sentenze di primo e secondo grado emesse in quel giudizio, che avevano ugualmente ritenuto provata la notifica.
La Cassazione rileva che entrambi i giudici di merito hanno uniformemente accertato il medesimo fatto storico. La circostanza che la Corte d’appello abbia aggiunto un rilievo ulteriore (la confessione) non esclude l’operatività della preclusione della doppia conforme, poiché il giudice di appello può legittimamente rafforzare la motivazione del primo giudice con argomenti supplementari (Cass. n. 7724/2022).
La ricorrente non ha dedotto, con la specificità richiesta dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., alcun fatto decisivo che sarebbe stato omesso dal giudice di appello, limitandosi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali. Tale censura, in quanto volta a ottenere un nuovo giudizio di fatto, è inammissibile in sede di legittimità, ove il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del c.d. minimo costituzionale e, in caso di doppia conforme, alla denuncia di un fatto storico decisivo non esaminato.
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