Raddoppio dei termini di accertamento e irrilevanza dell’archiviazione penale (Cass. civ. Sez. 5 n. 10316 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di cui agli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, operando in presenza di tale presupposto astratto, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’accertamento del reato. Per gli avvisi di accertamento notificati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, la disciplina transitoria di cui al comma 132 dell’art. 1 l. n. 208/2015 richiede che la denuncia sia presentata entro la scadenza del termine ordinario; l’eventuale archiviazione dell’indagine penale non incide sul raddoppio, non essendo di per sé indice di un uso pretestuoso e strumentale della disposizione, che deve essere provato da chi lo invoca. Il raddoppio non opera per l’IRAP, imposta non presidiata da sanzioni penali.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento emessi per II.DD. e IVA relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008, concernenti operazioni soggettivamente inesistenti in occasione di importazioni extracomunitarie di occhiali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi ritenendo maturato il termine di decadenza dell’Amministrazione, in assenza dei presupposti per il raddoppio dei termini ordinari. La Commissione tributaria regionale del Veneto, invece, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva ritenuto tempestivo l’accertamento, considerando che il processo verbale di constatazione era stato notificato prima della scadenza del termine e che nella stessa data erano emersi fatti configuranti gli estremi del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, con conseguente raddoppio dei termini, irrilevante essendo la successiva archiviazione del procedimento penale. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi riguardanti il raddoppio dei termini di accertamento. Ha rammentato che il raddoppio ex art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 presuppone l’obbligo di denuncia penale, a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del processo. Ha quindi ricostruito il quadro normativo successivo, distinguendo tra la prima disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati, e quella del comma 132 dell’art. 1 l. n. 208/2015, che per i periodi d’imposta precedenti richiede la tempestiva comunicazione della notitia criminis entro il termine ordinario.
Nel caso di specie, l’avviso di accertamento notificato il 13.12.2016 per le annualità 2007 e 2008 ricade nella seconda disciplina, sicché rileva la denuncia presentata il 03/09/2012 entro i termini. La Corte ha escluso che la denuncia riguardasse fatti diversi da quelli contestati in sede tributaria, poiché la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti non rileva ai fini dell’integrazione della fattispecie penale. Ha inoltre ribadito che l’archiviazione dell’indagine penale è ininfluente, non essendo di per sé prova dell’uso pretestuoso della disposizione da parte dell’Amministrazione.
Quanto all’IRAP, la Corte ha affermato che il raddoppio non opera per tale imposta, ma ha rilevato che la ripresa era stata oggetto di autotutela parziale, circostanza non contestata dalla contribuente. Ha poi rigettato la doglianza relativa alle riprese per costi non inerenti ed esportazioni non documentate, ritenendo che le operazioni “satelliti” siano connesse a quelle “principali”, sicché il raddoppio opera per l’intero accertamento.
In ordine al difetto di contraddittorio e di motivazione, la Corte ha ritenuto la sentenza impugnata immune dai vizi lamentati, avendo il giudice di merito accertato l’avvenuto svolgimento del contraddittorio e l’adeguata motivazione degli avvisi. Ha infine dichiarato inammissibili le censure volte a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, trattandosi di giudizio a critica vincolata che non consente di riesaminare il merito della causa.
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Nota della Redazione
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