Sanzioni reverse charge lieve entità senza criterio di liquidazione (Cass. civ. Sez. V n. 446 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inversione contabile, le omissioni relative all’emissione dell’autofattura e alle successive annotazioni, ove non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento, configurano violazioni di carattere formale, secondo una valutazione astratta compiuta ex ante. La sanzione è pertanto contenuta nel limite massimo di euro 10.000 ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471/1997, per le violazioni commesse nel primo triennio di vigenza della disciplina. Il giudice di merito che qualifica il fatto come di lieve entità non può limitarsi a richiamare la misura proporzionale del 3% e il tetto massimo, ma deve indicare il criterio di liquidazione del quantum sanzionatorio, non essendo sufficiente il riferimento generico alla condotta collaborativa del contribuente.
Il Fatto
La società contribuente aveva versato, in sede di ravvedimento operoso, la somma complessiva di euro 952.645 a titolo di sanzioni per irregolarità nell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, nel periodo tra il 20 febbraio e il 17 novembre 2010, a seguito di un interpello che indicava tale importo. La società ha poi proposto istanza di rimborso, sostenendo che la liquidazione non era conforme alle previsioni normative; a fronte del silenzio-rifiuto ha proposto ricorso.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, qualificando il caso come di lieve entità in ragione della correttezza del comportamento della società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità del mezzo, ritenendo che si tratti della deduzione di una violazione di legge e non di un vizio motivazionale: il richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è frutto di un refuso, ininfluente ai fini della qualificazione del motivo.
Sul merito, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, nel meccanismo del reverse charge, le omissioni relative all’emissione dell’autofattura e alle successive annotazioni, quando non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento, configurano violazioni di carattere formale (Sez. V, ordinanza n. 24561 del 09.08.2022). La valutazione va compiuta in astratto, ex ante, anche quando l’inosservanza non abbia concretamente inciso sui versamenti.
Da ciò deriva che le violazioni contestate non hanno natura meramente formale, ma sono violazioni formali assoggettate al limite massimo di euro 10.000 ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471/1997, per le violazioni commesse nel primo triennio di vigenza della nuova disciplina dell’inversione contabile.
La Corte rileva poi che la disposizione ha una ratio di mitigazione del trattamento sanzionatorio nello spazio temporale di prima attuazione dello speciale modulo dell’IVA. L’interpretazione patrocinata dall’Agenzia fiscale condurrebbe a una chiara violazione del principio unionale di proporzionalità. Nei limiti di tale censura la doglianza è parzialmente fondata.
Il giudice di appello, riportato pedissequamente quanto previsto dalla legge, si è limitato a qualificare il fatto come di lieve entità, senza precisare quale fosse il parametro di liquidazione del quantum sanzionatorio ritenuto giusto. La Corte accoglie quindi il ricorso nei termini indicati, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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