Solidarietà per onorari avvocato se la parte transigente ha veste processuale (Cass. civ. Sez. II n. 448 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di solidarietà per il pagamento degli onorari e delle spese del difensore, previsto dagli artt. 13, comma 8, L. n. 247/2012 e art. 68 r.d.l. n. 1578/1933, opera nei confronti dei soli soggetti che, oltre ad aderire alla transazione, abbiano assunto la veste di parte processuale nel giudizio definito dall’accordo. Esso non opera qualora la transazione intervenga quando, pur formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono invoca il vincolo solidale non si sia costituita e il processo, privo di effettività e attualità, venga definito con pronuncia conseguente al mancato instaurarsi del rapporto processuale. La norma ha natura singolare, deroga alla regola generale della responsabilità esclusiva del cliente, ed è pertanto di stretta interpretazione.
Il Fatto
Un avvocato aveva patrocinato un proprio cliente in una controversia contro una società, conclusasi in primo grado con la condanna della controparte alla rifusione delle spese, con distrazione a favore del difensore. Proposta l’impugnazione senza notificarla, era intervenuta una transazione e il giudizio era stato definito in secondo grado con declaratoria di improcedibilità, senza statuizione sulle spese.
Il difensore aveva quindi chiesto un decreto ingiuntivo contro la società per gli onorari, invocando l’art. 68 L.P.F. L’opposizione proposta dalla società era stata accolta dal Tribunale di Roma, che aveva escluso l’applicabilità della solidarietà. Contro tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Esaminato per primo il motivo relativo alla motivazione, la Corte lo ha ritenuto infondato. Richiamate le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, si è ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza. Nessuna di tali carenze estreme è ravvisabile nel provvedimento impugnato, sintetico ma completo e univoco.
Quanto al motivo di merito, il ricorrente invocava una lettura estensiva dell’art. 13, comma 8, L. n. 247/2012 e dell’art. 68 r.d.l. n. 1578/1933, sostenendo che la conciliazione era intervenuta durante il giudizio di appello, da considerarsi pendente per il solo deposito del ricorso, sottraendo al giudice la statuizione sulle spese.
La Corte ha valorizzato un indirizzo contrapposto, che individua quale presupposto della solidarietà la partecipazione delle parti al giudizio poi definito dalla transazione: Cass. Sez. 6-2 n. 3052 del 2021, Cass. Sez. 2 n. 4663 del 1998 e Cass. Sez. 2 n. 18343 del 2004 escludono il vincolo quando al momento dell’accordo non vi è un processo effettivo e attuale, ma solo potenziale, o quando il patrocinato non ha assunto la qualità di parte.
Tale insieme di pronunce si armonizza con il principio per cui l’art. 68 ha natura di norma singolare, da interpretare restrittivamente, essendo deroga alla regola generale della responsabilità esclusiva del cliente. La ratio è assicurare al difensore il compenso, evitando che la definizione conciliativa lo pregiudichi; ma proprio per questo presupposto ne è l’assunzione della veste di parte e l’espletamento di concreta attività difensiva nel giudizio.
Nel caso esaminato, l’accordo era stato concluso quando la controparte aveva depositato, ma non notificato, il ricorso in appello, senza che il patrocinato si fosse costituito: il giudizio è stato definito in mero rito, non per la transazione ma per il mancato instaurarsi del rapporto processuale. Da qui la conferma della decisione impugnata e il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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