Sanzioni tributarie, culpa in eligendo e in vigilando del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 13549 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 presuppone che il contribuente dimostri il fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. Il contribuente risponde delle condotte evasive poste in essere in suo nome dai consulenti che si è scelto, se non prova l’assenza di colpa, tanto in eligendo quanto in vigilando: l’onere probatorio grava su di lui secondo le regole generali dell’illecito amministrativo. La denuncia del professionista deve essere tempestiva e il giudice del merito deve dar conto delle modalità e delle prove dell’attività di controllo asseritamente svolta.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica conclusa con processo verbale di constatazione, notificava al contribuente un avviso di accertamento e un atto di contestazione per l’anno 2012, contestando la compensazione di crediti fiscali inesistenti e la dichiarazione di ritenute per importi non congrui. Il contribuente impugnava gli atti deducendo di non essere responsabile delle violazioni, commesse dagli intermediari che aveva nominato.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti e annullava le sanzioni per ritenuto difetto dell’elemento psicologico. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale del contribuente. Avverso tale decisione l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo è articolato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 5, commi 1 e 6, d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice del gravame escluso la responsabilità del contribuente e negato la legittimità delle sanzioni. Respinta l’eccezione di inammissibilità, la Corte rileva che il ricorso espone con chiarezza i fatti e propone un giudizio di diritto, non un riesame del fatto.

Il punto di partenza è l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, che esclude la punibilità quando il mancato pagamento del tributo sia stato denunciato all’autorità giudiziaria e sia addebitabile esclusivamente a terzi. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che l’esimente opera solo se il contribuente ha adempiuto all’obbligo di denuncia e non ha tenuto una condotta colpevole, nemmeno a titolo di culpa in vigilando. La prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente.

Il giudice del merito non si è attenuto a tali criteri. La CTR afferma che la denuncia è stata sporta tempestivamente, ma non spiega l’affermazione: il processo verbale di constatazione era stato notificato il 12.12.2014, mentre la denuncia è stata presentata solo il 6.5.2016. Il giudice dell’appello non chiarisce neppure quando e come il contribuente si sia attivato per ottenere informazioni e documentazione dai consulenti, né quale prova abbia fornito di tali attività.

Anche il riferimento al titolo di studio del contribuente e alla complessità della materia non regge: chi esercita attività imprenditoriale risponde degli adempimenti fiscali anche senza esserne esperto. La CTR, infine, non indica quali condotte fraudolente, di difficile riconoscibilità per il mandante, siano state poste in essere dai consulenti per mascherare il proprio inadempimento.

Il ricorso è pertanto fondato. La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e regoli le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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