Leaseback dissimulante mutuo e antieconomicità: il sindacato di legittimità sulla presunzione di simulazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 20422 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di cassazione che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge o di un vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici è inammissibile, essendo riservate al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e la scelta di quelle idonee a fondare il convincimento. La riqualificazione di un’operazione di sale and lease back come contratto di mutuo dissimulato, per la parte di prezzo eccedente il valore di mercato dell’immobile, si fonda legittimamente su una presunzione qualora emerga la macroscopica sproporzione tra prezzo di acquisto e valore del bene, purché il giudice valuti gli indizi nel loro complesso, secondo i criteri di cui all’art. 2729 cod. civ.. In assenza di prova contraria da parte del contribuente, che alleghi perizie o altra documentazione idonea a giustificare la propria condotta, l’accertamento basato sull’antieconomicità dell’operazione non è sindacabile in sede di legittimità. Infine, la deducibilità di un costo ex art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e la detraibilità dell’IVA ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972 richiedono che il componente negativo sia certo, determinato e inerente; un onere derivante da una clausola di rendimento minimo garantito, di natura aleatoria e non documentata, difetta del requisito della certezza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società a socio unico un avviso di accertamento per l’anno 2007, con il quale venivano recuperate a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. Le riprese traevano origine da tre distinte segnalazioni, riguardanti: operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; la ripresa a tassazione di componenti positivi; e, per quanto qui rileva, tre operazioni di sale and lease back immobiliare, che l’Ufficio aveva riqualificato come dissimulanti un contratto di mutuo per la parte di prezzo eccedente il presunto valore di mercato degli immobili, con conseguente parziale indeducibilità dei canoni e indetraibilità dell’IVA. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’accertamento presuntivo basato sull’antieconomicità delle operazioni e sulla mancata prova della certezza dei costi derivanti da una clausola di rendimento minimo garantito. Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi quarto e quinto, con i quali la ricorrente lamentava la violazione delle regole sull’onere della prova in tema di simulazione, sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato l’esistenza di un accordo simulatorio e che l’antieconomicità dell’operazione non fosse di per sé sintomo di simulazione. Nel dichiararli inammissibili, la Corte ha evidenziato che le censure, pur formalmente rubricate come violazioni di legge, miravano in sostanza a devolvere al giudice di legittimità un nuovo giudizio sul valore inferenziale delle prove documentali e sul ragionamento presuntivo svolto dalla C.T.R.
La sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato, quale elemento indiziario grave, preciso e concordante, la macroscopica variazione del prezzo di vendita degli immobili tra il primo e il secondo trasferimento, avvenuto a breve distanza di tempo, nonché la sproporzione tra il prezzo pagato dalle società di leasing e il valore di mercato stimato da periti, senza che la società contribuente avesse fornito una giustificazione razionale delle incongruenze rilevate. La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi va effettuata in un giudizio globale e non atomistico, essendo sufficiente che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione di fondatezza della pretesa, salvo il diritto del contribuente alla prova contraria.
Quanto al sesto motivo, relativo alla deducibilità dei canoni di leasing in presenza di una clausola di rendimento minimo garantito, la Corte ha ravvisato l’inammissibilità della censura per non essersi confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di appello avevano fondato il loro convincimento non sull’antieconomicità dell’operazione, ma sulla mancata prova del requisito della certezza del costo, ai sensi dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, trattandosi di un onere di natura aleatoria e futura, deducibile solo se effettivamente sostenuto e documentato da un vincolo giuridico certo. Il ricorso, limitandosi a riprodurre le argomentazioni difensive già svolte nei gradi di merito, non conteneva una critica puntuale alla sentenza impugnata, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ..
La Corte ha pertanto rigettato integralmente il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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