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Sbancamento non agricolo e difforme dalla S.C.I.A.: serve titolo abilitativo e compatibilità paesaggistica (TAR Puglia n. 351 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere di sbancamento del terreno finalizzate a usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico e alterano la morfologia del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio e non rientrano nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, nemmeno quando il volume di terreno movimentato sia limitato, ove rilevante sia invece l’altezza dello scavo. L’esenzione per i movimenti di terra opera soltanto se essi siano “strettamente pertinenti” all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali. In area vincolata, l’intervento che comporti alterazione degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico del versante e rimozione della vegetazione arborea è inammissibile in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 53 e 63 delle N.T.A. del P.P.T.R. pugliese.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno in zona gravata da molteplici vincoli paesaggistici (versanti, boschi, territori costieri), aveva presentato una S.C.I.A. per un “lieve movimento di terra e modellazione del suolo” finalizzato alla formazione di aiuole. In sede di sopralluogo congiunto dei Carabinieri Parco e dell’Ufficio tecnico comunale, veniva accertata la realizzazione di uno scavo-sbancamento di terreno superficiale e roccia di altezza variabile da circa 0,40 a 2 metri, su una superficie di 400-500 metri quadrati, non configurabile come attività edilizia libera. La successiva domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica incontrava il parere contrario della Commissione locale per il paesaggio, confermato nonostante le osservazioni della interessata, e il Comune respingeva l’istanza e dichiarava l’improcedibilità della S.C.I.A. in sanatoria, ingiungendo la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Quanto alla qualificazione dell’intervento, il Collegio ha richiamato il principio per cui i movimenti di terra sono esenti da titolo abilitativo solo se strettamente pertinenti all’attività agricola, mentre gli sbancamenti a uso non agricolo che alterino la morfologia del territorio richiedono il permesso di costruire, citando i precedenti della Cassazione penale e della Corte costituzionale. Nella fattispecie, dagli accertamenti emergeva un’alterazione morfologica significativa, non contestata nella sua consistenza (altezza fino a 2 metri), risultando irrilevante la sola quantità di terreno sbancato (mc. 10-13) minimizzata dalla ricorrente. Il Collegio ha escluso l’applicabilità delle attività libere di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies) d.P.R. n. 380/2001 e dei punti 34, 35 e 43 del D.M. 2 marzo 2018, nonché dell’Allegato A, punti A.13 e A.19, del d.P.R. n. 31/2017, trattandosi di interventi “minori” non assimilabili alla realizzazione di un rilevante sbancamento ex novo.

In relazione ai vincoli paesaggistici, il TAR ha ritenuto l’intervento ascrivibile all’art. 53, comma 2, lett. a1) e all’art. 63, comma 2, lett. a1) delle N.T.A. del P.P.T.R., che dichiarano non ammissibili gli interventi che comportino alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico del versante e trasformazione o rimozione della vegetazione arborea, escludendo l’operatività delle deroghe di cui al comma 3. Quanto all’invocata ordinanza di dissequestro del G.I.P., il Collegio ne ha rilevato la riferibilità a opere diverse e, comunque, la genericità della deduzione, così come generico e non dimostrato è risultato il riferimento agli sbancamenti pregressi dell’Acquedotto Pugliese. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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