Revoca autorizzazione commerciale per esercizio abusivo su particelle non autorizzate (TAR Puglia n. 120 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’autorizzazione commerciale è legittima, in sede di sommaria cognizione, quando l’attività prosegua abusivamente su particelle diverse da quelle autorizzate, in violazione del perimetro già delimitato da una precedente sentenza. La reiterazione di tale condotta, successiva alla pronuncia che ha espressamente circoscritto l’ambito delle attività consentite, integra il fumus boni iuris richiesto per la misura revocatoria, prevalendo sull’interesse del privato alla prosecuzione dell’attività. La verifica della regolarità formale della clientela non esclude l’illecito, che ha ad oggetto l’esercizio abusivo su aree non coperte dal titolo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione commerciale rilasciata nel 2011, impugnava il provvedimento con cui il Comune di Rodi Garganico aveva disposto la revoca del titolo, unitamente agli atti presupposti, tra cui l’avvio del procedimento e i verbali di sopralluogo. La contestazione dell’Amministrazione riguardava la prosecuzione dell’attività su particelle diverse da quelle autorizzate, in violazione del perimetro già riconosciuto da una precedente sentenza del Tribunale. Nel giudizio cautelare si costituivano il Comune e la controinteressata, contestando la fondatezza della domanda incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la domanda cautelare non è suscettibile di accoglimento, in quanto il fumus boni iuris non è ravvisabile alla luce della documentata prosecuzione dell’attività su particelle ulteriori rispetto a quelle coperte dall’autorizzazione, accertata con verbale e ordinanza di cessazione, in violazione del perimetro già tracciato dalla sentenza del 24.04.2025.
Quanto alla tesi della ricorrente, secondo cui i clienti erano in possesso di regolare scontrino di consumazione e quindi legittimati all’utilizzo di sdraio e ombrelloni, il Collegio ne ha affermato l’irrilevanza, poiché l’illecito contestato ha ad oggetto l’esercizio abusivo dell’attività su particelle diverse da quelle autorizzate, ossia le particelle 1926 e 1927.
La condotta, reiterata dopo una pronuncia che aveva delimitato l’ambito delle attività consentite, costituisce elemento idoneo a giustificare in sede di sommaria cognizione la misura revocatoria adottata dall’Amministrazione. Il Tribunale ha inoltre escluso il contrasto con la precedente ordinanza cautelare del 03.09.2025, che aveva esaminato presupposti differenti, riguardando il provvedimento di cessazione ai sensi del T.U.P.S. limitatamente alla particella 1049, mentre nella presente controversia si verte sulla diversa misura della revoca del titolo autorizzativo tout court.
Da ultimo, il Collegio ha ritenuto che il periculum in mora non superi il bilanciamento con l’interesse pubblico alla regolarità dell’esercizio delle attività autorizzate, essendo il pregiudizio lamentato per la stagione 2026 conseguenza delle condotte della parte ricorrente, poste in essere in contrasto con i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi. La domanda cautelare è stata respinta, con compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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