Esecuzione del giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 145 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando risulti l’omesso adempimento non contestato. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, idoneo allo scopo. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per il rimedio dell’ottemperanza, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il Commissario, se dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 424/2023 in data 29 giugno 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per l’importo di Euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

L’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Si sono costituiti il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato l’omesso adempimento e che l’Amministrazione resistente non lo ha contestato. Da qui la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale in materia di ottemperanza.

Il Tribunale verifica altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto, essendo stata la sentenza notificata in data 19 settembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

La Corte richiama sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024, che confermano l’idoneità della notificazione al domicilio digitale ai fini della decorrenza del termine.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale competente o un dirigente delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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