Ottemperanza del giudicato per la carta elettronica del docente: il G.A. nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3638 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il cui titolo è costituito da una sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’ente debitore e gli assegna un termine per adempiere, decorso il quale nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. L’accertamento dell’inottemperanza non richiede la verifica dell’effettiva volontà di eludere il giudicato, essendo sufficiente il mancato adempimento entro il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, la cui esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1282 e ss. cod. civ.).
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma complessiva di Euro 3.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, determinando la proposizione del ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia premette che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo. Il giudice riafferma che l’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, poiché il capitale residuo e gli interessi vanno verificati secondo i parametri del titolo e della legge.
La Corte osserva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo. Il mancato pagamento nel termine integra l’inottemperanza al giudicato.
Il Collegio accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi eventualmente già versati. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
La Corte condanna infine l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia.
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Nota della Redazione
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