Scala esterna in ferro e autorizzazione sismica: no al silenzio-assenso (TAR Sicilia n. 358 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle località sismiche il titolo abilitativo deve essere conseguito prima dell’inizio dei lavori, poiché l’art. 94, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 vieta di iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale. Il silenzio-assenso di cui all’art. 94, comma 2 bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone una domanda di autorizzazione corredata degli elaborati prescritti dalla normativa tecnica di settore: non si forma su una mera comunicazione di inizio lavori qualificata come intervento privo di rilevanza. Nell’ordinamento non è configurabile un’autorizzazione sismica in sanatoria per opere già eseguite. L’ordine di sospensione dei lavori adottato ai sensi dell’art. 97 d.P.R. n. 380/2001, non impugnato, produce effetti fino alla pronuncia irrevocabile dell’autorità giudiziaria, privando di rilievo l’istanza di regolarizzazione postuma.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione del Comune e il successivo provvedimento di conferma, relativi a una scala esterna in ferro realizzata presso la loro abitazione su una corte. Dopo una segnalazione di lavori e un sopralluogo della Polizia Municipale, hanno presentato una comunicazione di inizio lavori asseverata e, in seguito, una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, sostenendo la natura pertinenziale dell’opera.

Il Comune ha disposto la sospensione dei lavori e poi la demolizione, rilevando l’assenza del permesso di costruire e il diniego del Genio Civile sull’autorizzazione sismica. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il provvedimento di rigetto della richiesta di nulla-osta sismico. La questione centrale riguarda la qualificazione dell’intervento e la formazione del titolo tacito in materia sismica ed edilizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal secondo profilo dell’ordine di demolizione, ritenuto di per sé idoneo a sorreggerlo: la mancanza del nulla-osta del Genio Civile. Richiama l’art. 94, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale, e il comma 2 bis, che ricollega il silenzio-assenso alla domanda di autorizzazione.

Nel caso concreto i ricorrenti non avevano presentato una domanda corredata degli elaborati richiesti dalla normativa tecnica, ma una mera comunicazione di inizio lavori, sul presupposto errato che l’opera rientrasse tra gli interventi privi di rilevanza di cui alla lettera c dell’allegato A del D.D.G. n. 344 del 19 maggio 2020. Il presupposto è stato smentito dagli stessi ricorrenti con la successiva istanza di autorizzazione.

Il Tribunale aggiunge che il titolo, anche per silentium, avrebbe dovuto essere acquisito prima dell’inizio dei lavori, avviati in assenza del previo deposito del progetto ex art. 93 d.P.R. n. 380/2001 o dell’autorizzazione ex art. 94. Sulla prima istanza il Genio Civile ha comunque adottato un diniego espresso, non impugnato e non più contestabile in via incidentale ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Collegio esclude la configurabilità di un’autorizzazione sismica in sanatoria, richiamando TAR Sicilia, Catania, Sez. V, n. 3981/2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 9355/2024. Rileva che l’art. 97 d.P.R. n. 380/2001 fa permanere gli effetti dell’ordine di sospensione, non impugnato, fino alla definizione irrevocabile del procedimento penale, sicché nessun effetto utile può riconoscersi all’istanza di regolarizzazione postuma, legittimamente respinta.

Quanto alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, il Tribunale esclude il consolidamento dei suoi effetti e la formazione del silenzio-assenso in assenza del preventivo deposito del progetto al Genio Civile, richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1347/2021. Permane in ogni tempo il potere comunale di repressione degli abusi, ai sensi dell’art. 19, comma 6 bis, legge n. 241/1990. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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